A seguito dell’ultima Ordinanza della Regione Emilia-Romagna dell’11 aprile 2020, alcuni chiarimenti in vigore già dal prossimo fine settimana, a cura del Servizio Creaimpresa CNA.

  • Quali esercizi commerciali possono stare aperti nei prefestivi e nei festivi?

Non c’è più differenziazione tra prefestivi e festivi, mentre c’è una misura più restrittiva per le festività del 25 aprile e del 1 maggio.

Nelle giornate festive (tranne 25 aprile e 1 maggio 2020) e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali (di qualunque tipologia) presenti all’interno dei centri commerciali, ad esclusione di farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l’accesso a queste sole attività.

Le medie e grandi strutture, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia all’interno dei centri commerciali, che vendano una pluralità di merceologie (a titolo esemplificativo: i supermercati), possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di stampa quotidiana e periodica, di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria.

Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

Gli esercizi di vicinato non inseriti in centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi sono regolamentati dal DPCM 10 aprile e quindi possono aprire le tipologie di attività non sospese di cui all’Allegato 1 del predetto DPCM.

  • Gli esercizi commerciali possono stare aperti nelle festività del 25 aprile e 1 maggio?

Nelle giornate del 25 aprile e del 1 maggio, ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi (limitatamente alla rivendita di generi di monopolio) e distributori di carburante, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.