CNA Nazionale informa che, con riferimento alle tariffe per diritti di esecuzione musicale valide per l’anno 2024, SIAE ha comunicato che l’indice ISTAT del mese di settembre preso a riferimento per l’adeguamento tariffario è stato pari al 5,1%.

Tenuto conto della particolare congiuntura economica e di mercato, SIAE ha inteso limitare tale incremento al 2,5%.

Come previsto dagli accordi in essere il residuo sarà accantonato. Le nuove tabelle aggiornate sono disponibili sul sito SIAE cliccando e aprendo “a tendina”, sulla home page, “UTILIZZATORI”.

Per l’anno 2024 rimane confermato il contenuto degli accordi applicati nel 2023 ad eccezione dell’accordo per i “trattenimenti musicali senza ballo” che deve ritenersi cessato in ragione dell’entrata in vigore della nuova normativa dal 1° gennaio 2024.

DIRITTI D’AUTORE

Costituiscono la tutela delle opere dell’ingegno “di carattere creativo” in qualunque modo o forma vengano espresse. Sono compresi i programmi software e le banche dati. In particolare, possono essere sotto tutela:

  • Le opere letterarie scritte o verbali
  • Le opere e composizioni musicali (e loro variazioni)
  • Le opere coreografiche e pantomimiche
  • Le opere scultoree, pittoriche, dell’arte del disegno, incisione, delle arti figurative similari, compresa la scenografia
  • I disegni e le opere dell’architettura
  • Le opere dell’arte cinematografica
  • Le opere fotografiche
  • I programmi software, compreso il materiale preparatorio per la progettazione del software stesso
  • Le banche dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi (la tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tali contenuti)
  • Le opere del disegno industriale (che abbiano valore artistico e creativo)

N.B.: Sono protette anche le “rielaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa”, come ad esempio le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una forma artistica o letteraria ad un’altra, oppure le modifiche o aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi ecc.

ESCLUSIONI:

  • Esecuzioni/rappresentazioni non pubbliche, purché effettuate NON a scopo di lucro.
  • Riproduzione o comunicazione al pubblico di articoli o discorsi di attualità politica o economica, pubblicati su riviste o fatti in pubblico, purché siano evidenziati gli autori
  • Fare una copia di riserva di un software (purché la copia sia necessaria all’uso)
  • Riproduzione di singole opere per uso personale
  • Riproduzione di immagini o di fotografie all’interno delle opere scientifiche o didattiche
  • Fotocopie di opere esistenti purché non venga superato il limite del 15% dell’intera opera, e pagando un compenso forfetario agli aventi diritto; il prestito eseguito dalle biblioteche.
  • Riassunti, citazioni o riproduzione di brani, con finalità di critica o discussione nell’ambito di incontri pubblici quali convegni o conferenze.
  • La libera pubblicazione tramite internet di immagini o musiche a bassa risoluzione, purché siano fatte a scopo didattico o scientifico e non ci sia scopo di lucro.
  • Riproduzione dell’immagine di una persona, per motivi di pubblica sicurezza, per fini didattici o scientifici, in occasione di cerimonie di interesse pubblico, sempreché l’esposizione di tale immagine non si ritenga lesiva dell’onore e del decoro del soggetto stesso.

UN ESEMPIO: lo studio dentistico che diffonde gratuitamente musica nel proprio studio non lo fa evidentemente a scopo di lucro e non effettua una comunicazione al pubblico. Quindi, non è tenuto al pagamento dei diritti per “musica di ambiente”, a differenza, ad esempio, di un albergo, che mettendo a disposizione dei clienti apparecchi televisivi e/o radio offre un servizio aggiuntivo a questi ultimi ricevendone un beneficio economico.

 

QUANDO NASCE IL DIRITTO D’AUTORE: automaticamente con la creazione dell’opera

QUANDO NASCE LA PROTEZIONE DELL’OPERA: sin dal momento della sua creazione

CHI È IL TITOLARE DEL DIRITTO D’AUTORE: l’autore in quanto creatore dell’opera

N.B.  in caso di enciclopedie, dizionari, riviste ecc… (c.d. opere collettive) l’autore è colui che raccoglie e organizza le opere, mentre i diritti di utilizzazione economica spettano all’autore.

 

DURATA DELLA TUTELA ECONOMICA DELL’OPERA: I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore.

IL DIRITTO D’AUTORE È COSTITUITO DA TRE MACRO-TIPOLOGIE DI DIRITTI:

  • DIRITTI MORALI: spettano esclusivamente all’autore e sono inalienabili, cioè non possono essere ceduti nemmeno con contratto scritto, si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. I principali diritti morali sono:
    • il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);
    • il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore).
  • DIRITTI PATRIMONIALI: sono i diritti esclusivi di utilizzazione economica che permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera dietro compenso economico.
    Questi diritti si possono sintetizzare in:

    • il diritto di pubblicazione;
    • diritto di riproduzione;
    • diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica;
    • diritto di diffusione (cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza, mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);
    • diritto di distribuzione (cioè il diritto di porre in commercio l’opera);
    • diritto di noleggio e prestito;
    • diritto di elaborazione.
  • DIRITTI CONNESSI: sono i diritti che la legge riconosce non direttamente all’autore di un‘opera, ma ad altri soggetti comunque collegati. I diritti connessi più importanti sono:
    • quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori;
    • quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi;
    • quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive;
    • quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive.

Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto d’ autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie “opere dell’ ingegno”: è il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d’ autore ecc.

Il diritto d’autore può essere guardato da due differenti punti di vista: quello dell’autore e quello dell’utilizzatore.

IL PUNTO DI VISTA DELL’AUTORE

Poiché la normativa sul diritto d’autore è molto complessa, l’adesione alla SIAE può essere utile per riuscire a districarsi nel labirinto di norme. Alcuni diritti d’autore, in virtù del contratto di edizione tra autore ed editore, vengono trasferiti all’editore (solitamente sono il diritto di riproduzione, di diffusione e di divulgazione); nella gestione dei diritti sia l’autore che l’editore si possono iscrivere alla SIAE e farsi tutelare. L’iscrizione alla SIAE, oltre che supportare nel calcolo dei diritti, può risultare utile nel caso di plagio: il deposito dell’opera presso questo ente pubblicizza la sua creazione e la relativa attribuzione di paternità.

SIAE

La legge n. 2 del 9 gennaio 2008 ha definito la SIAE un ente pubblico economico a base associativa, la cui attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. Autori/editori/produttori/ possono associarsi alla SIAE oppure avvalersi di un professionista per la gestione dei diritti d’autore.

La funzione della SIAE è di intermediazione nella gestione dei diritti d’autore.

La SIAE concede le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano.

Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e, all’estero, attraverso le Società d’autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.

Non è obbligatorio aderire alla SIAE: l’adesione alla SIAE è libera e volontaria. L’autore può curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti da solo.

N.B. È importante ricordare che l’autorizzazione rilasciata in nome e per conto dei titolari del diritto d’autore, non comprende i “diritti connessi” che spettano ai produttori fonografici e agli artisti interpreti ed esecutori per l’utilizzazione, rispettivamente, delle loro registrazioni e delle loro prestazioni artistiche (art. 72 e sgg. L. 633/41).

Per poter effettuare qualsiasi tipo di duplicazione, utilizzando direttamente o indirettamente registrazioni protette dalla legge è quindi necessario ottenere la preventiva autorizzazione delle case discografiche.

 

I COMPENSI (in gergo chiamati riduttivamente “diritti SIAE”)

sono dovuti per diversi diritti:

  • Diritto di diffusione
  • Diritto di reprografia
  • Diritto di seguito
  • Diritto di diffusione
  • Diritto di riproduzione
  • Diritto di distribuzione
  • Diritto di elaborazione
  • Diritto di traduzione
  • Diritti connessi

N.B. I diritti di utilizzazione di un’opera possono essere liberamente trasferiti “in tutti i modi e forme consentiti dalla legge”. In altre parole, l’artista può cedere liberamente tutti o soltanto alcuni dei diritti di utilizzazione o può rimanere titolare dell’intero diritto d’autore, vendendo un esemplare. Facciamo un esempio:

il traduttore che cura la traduzione di un libro

 

IL PUNTO DI VISTA DELL’UTILIZZATORE

Utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore

AZIONE DIRITTO ADEMPIMENTO
Riproduzione opere fissate su supporti Diritto di copia privata e Diritti connessi Compensi per copia privata
Vendita di opere d’arte Diritti di seguito Compensi SIAE per vendite successive alla prima
Riproduzione di contenuti Diritti di riproduzione Compensi sulle reprografie
Utilizzo delle immagini digitali Diritti sull’immagine e Diritti connessi Compensi per l’uso di immagini
Diffusione di musica negli ambienti Diritti degli autori all’equo compenso e Diritti connessi Compensi per music d’ambiente
Riproduzione di musica dal vivo o tramite supporti digitali Diritti degli autori sull’esecuzione in pubblico e Diritti connessi Compensi per musica dal vivo; Permesso spettacoli, intrattenimenti; Permesso festa privata; Licenza DJ; Licenza Content Provider

 

In particolare, vediamo cosa sono i:

  1. DIRITTI DI COPIA PRIVATA

La Copia Privata è il compenso che si applica sui supporti vergini fonografici o audiovisivi, presupponendo la possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d’autore. In Italia, come nella maggior parte dei Paesi Comunitari (con l’eccezione della Gran Bretagna, dove la riproduzione anche ad uso privato è considerata reato) la copia ad uso privato è stata concepita come una “compensazione”, una sorta di royalty forfetaria per gli autori.

Sostanzialmente è la quota anticipata di diritto d’autore che il consumatore finale paga all’acquisto di dispositivi per la riproduzione di opere audio/video (CD vuoti, Dvd vuoti, chiavette Mp3, ecc.).

La Siae riscuote questo compenso e lo ripartisce ad autori, produttori, editori e interpreti.

Il compenso per “copia privata” è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, con finalità commerciali, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.

Nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini (distributore: qualsiasi impresa commerciale, sia all’ingrosso che al dettaglio, che a qualsiasi titolo distribuisce in Italia apparecchi di registrazione e supporti vergini).

Perciò, il commerciante, quando acquista dal fabbricante o dall’importatore tali apparecchi, deve verificare che in fattura ci sia l’indicazione separata dei “diritti ex art. 71-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633”. Dopo di che lui non ha nessun obbligo di indicare sugli atti dell’acquirente finale tali diritti. Si tratta di un diritto d’autore e non di una tassa/imposta, sulle quali vige l’obbligo di indicazione in fattura sull’acquisto finale (come per l’IVA).

 

  1. DIRITTI DI REPROGRAFIA

Copisterie ed esercizi pubblici che mettono a disposizione della clientela anche solo una macchina. Dal 2009 è stato raggiunto un nuovo accordo tra le Associazioni di editori ed autori, la Siae e le principali Associazioni dei centri di riproduzione, che prevede una modalità di pagamento forfettaria dei diritti sulle fotocopie, invece dell’apposizione delle contromarche.

La legge 633/1941, consente la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno, mediante fotocopia, senza la preventiva autorizzazione degli aventi diritto, entro il limite massimo del 15%.

La SIAE è l’ente preposto all’incasso di tali diritti presso i responsabili dei centri di riproduzione”. In questa definizione sono ricompresi anche i gestori di attività commerciali (tabaccherie, cartolibrerie, pubblici esercizi, alberghi, ecc), qualora mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, un apparecchio per la copia.

Nel caso di esercizi che non svolgono attività di copia in via prevalente, come appunto ad esempio i tabaccai, e che utilizzano un solo macchinario, la misura del compenso è determinata a biennio in una cifra forfetaria da corrispondere in un’unica soluzione.

Invece, i punti copia “professionali” versano ogni anno alla SIAE compensi «scaglionati» in base al possesso di 1, 2, 3, 4, 5 e più macchine.

 

  1. DIRITTI DI SEGUITO

Il diritto di seguito è il diritto, dell’autore di opere di arti figurative e di manoscritti, a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere, in occasione delle vendite successive alla prima, con prezzo di vendita (al netto dell’IVA) pari o superiore a 3.000 euro.

Il compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Sono soggette al diritto di seguito le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre saranno escluse le vendite dirette tra privati.

L’importo del compenso sarà in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita.

Esempi di opere soggette a diritto di seguito:

  • originali delle opere delle arti figurative come quadri, “collages”, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, le opere in vetro, fotografie e gli originali dei manoscritti;
  • copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, purché numerate, firmate o debitamente autorizzate dall’autore.

La SIAE è incaricata di incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti anche se non associati all’Ente.

La SIAE già riceve i diritti dei propri aderenti da parte delle società d’autori estere nei paesi in cui è riconosciuto il diritto di seguito.

Nella legge n. 633/1941 troviamo la definizione e la regolamentazione di altri diritti come:

  • il diritto d’immagine (artt. 96 e 97)
  • i diritti fotografici (art.2, 87 e 180)
  • ecc….
  1. Tra tutti è di particolare interesse per noi il diritto di diffusione di MUSICA D’AMBIENTE.

Essa consiste in un utilizzo delle musiche in ambito NON domestico. Si tratta della diffusione della musica in esercizi pubblici, commerciali, alberghi, villaggi turistici, circoli ricreativi, sale d’attesa ecc., con radio, televisori, filodiffusione, riproduttori di dischi anche le attese telefoniche), cd, ecc.

In questi casi la musica viene utilizzata come «decoro» ambientale per rendere più gradevole la permanenza nei locali dei dipendenti o del pubblico.

La tariffa applicata, in generale, consiste in abbonamenti annuali o periodici, con compensi che tengono conto del tipo di apparecchio utilizzato e della tipologia del locale in cui viene diffusa la musica (ad esempio: categoria del Pubblico Esercizio, ampiezza degli esercizi commerciali, ecc.).

L’utilizzo della musica diffusa nell’ambiente comporta il pagamento di un compenso alla SIAE, solitamente sotto forma di abbonamento annuale le cui tariffe sono concordate con le associazioni di categoria.

Oltre all’obbligo di pagamento del compenso per i diritti spettanti alla SIAE, dovuti all’autore della composizione e all’editore del brano, si dovrà provvedere anche al pagamento del compenso per i diritti fonografici (diritti connessi discografici o compenso SCF), ovvero quei diritti dovuti al produttore fonografico (casa discografica/etichetta) per la registrazione discografica, ossia l’incisione su supporto dell’opera musicale.

N.B. Il Tribunale di Milano (Sent. 10901/2010) ha confermato che la diffusione di musica all’interno di studi professionali privati, come quelli dentistici, rappresenta una forma di pubblica utilizzazione, come definita espressamente nella Legge sul Diritto d’Autore (art. 73 bis – L.D.A. 633/41). l’elemento discriminante rispetto all’insorgenza del diritto sia la messa a disposizione delle registrazioni discografiche “a un pubblico di persone”, a prescindere dal carattere pubblico o privato del luogo in cui avviene la diffusione di musica.

  1. SCF e DIRITTI CONNESSI

La riscossione dei compensi connessi alla diffusione della musica d’ambiente è demandata ad un apposito consorzio, denominato SCF (società consortile fonografici).

SCF è il consorzio che In Italia rappresenta l’industria discografica nella gestione dei c.d. diritti connessi”. Il compenso per i diritti connessi discografici è autonomo e indipendente rispetto a quanto dovuto a SIAE. Chi diffonde musica registrata in pubblico deve riconoscerli entrambi, qualunque sia la modalità impiegata.

SCF Srl – costituita nel 2000 con oltre 400 produttori discografici aderenti – tutela oltre 20 milioni di brani che equivale alla quasi totalità del repertorio musicale nazionale e internazionale prodotto in Italia.

La misura del compenso per i diritti connessi discografici è stata definita da SCF d’intesa con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative (distribuzione, commercio, turismo, servizi ecc.). Si è consolidato, così, anche nel nostro paese, un sistema tariffario di riferimento per la musica d’ambiente: un modello unitario per la tutela dei diritti discografici, riconosciuto e condiviso in maniera trasversale a livello europeo. Il compenso per i diritti connessi discografici è dovuto qualunque sia il mezzo utilizzato: radio, TV cd, cassette, playlist caricate su computer, server o database, radio in store, ritrasmissioni radiofoniche e televisive, oppure sistemi appositamente installati.

La misura di quanto dovuto per i diritti connessi discografici viene determinata per ogni anno, da SCF ed è generalmente differenziata a seconda della tipologia di esercizio commerciale, e nell’ambito di ciascuna tipologia, a seconda di ulteriori elementi (così, ad esempio, per gli alberghi la misura del compenso è differenziato a seconda delle camere, del numero di “stelle”, per i pubblici esercizi a seconda dei mq di superficie dei locali, ecc.).

ADEMPIMENTI IN CASO DI UTILIZZO DELLE OPERE IN PUBBLICO

Per l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore o l’utilizzo di prodotti contenenti riproduzioni di opere, chiunque utilizzi pubblicamente, nell’ambito di qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento sia gratuitamente che a pagamento, esemplari di opere protette dalla legge sul diritto d’autore, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, che solitamente hanno demandato l’incarico alla SIAE. I compensi richiesti per diritto d’autore non hanno natura di tassa o di imposta ma costituiscono la retribuzione del lavoro intellettuale svolto dai creatori delle opere. L’utilizzazione abusiva delle opere costituisce reato.

N.B. Permessi SIAE per feste private: La SIAE considera festa o evento privato i festeggiamenti a carattere privato (matrimoni, battesimi, cresime, compleanni, feste di laurea e analoghi festeggiamenti) in luoghi diversi dalla propria abitazione, offerti da privati e riservati ai propri invitati, nel corso dei quali avvengono esecuzioni di brani musicali appartenenti al repertorio SIAE – Divisione Musica.

Nel caso la musica non fosse eseguita dal vivo, ma registrata, allora sarà necessario indicarlo mentre si procede alla compilazione, e pagare, oltre al diritto d’autore, anche i diritti connessi, spettanti ai produttori dei supporti fonografici e agli artisti interpreti o esecutori dei brani.

Per musica registrata viene intesa sia la diffusione tramite cd, dvd etc. sia le esecuzioni da parte di un dj.

Per richiedere il Permesso per Eventi Gratuiti, il richiedente deve essere una persona fisica (che agisce con proprio codice fiscale) ed essere indicato nella documentazione come l’organizzatore occasionale dell’evento

N.B. Musica su INTERNET: Per l’utilizzo di opere musicali su internet, appartenenti al repertorio amministrato dalla SIAE, la licenza deve essere ottenuta in tutti i casi in cui l’utilizzazione avviene in una delle seguenti forme:

  • siti “portali” che offrono agli utenti l’accesso guidato alla rete, con l’offerta di canali tematici dedicati alla musica;
  • siti che effettuano la diffusione in streaming di opere o frammenti di opere, video clip, concerti ed altri eventi musicali, dal vivo o in differita;
  • siti che offrono programmazioni musicali o televisive in streaming come le web radio e le web tv;
  • siti che svolgono attività di promozione, distribuzione e vendita mediante downloading di file musicali, in qualsiasi formato di compressione;
  • siti aziendali, industriali, istituzionali che contengono musica come complemento;
  • siti di artisti, autori, editori e produttori fonografici per l’autopromozione delle loro opere musicali.

I contratti per il rilascio delle licenze della SIAE, nel caso di attività su internet, devono essere sottoscritti dall’intestatario del dominio del sito, oppure dal responsabile dell’organizzazione e della creazione dei contenuti (content provider, cioè colui che si occupa della creazione e della diffusione di tutti i contenuti per il web).

La licenza SIAE autorizza i content provider

  • a riprodurre le opere tutelate, tramite caricamento (uploading) dei file all’interno della sua banca dati;
  • alla comunicazione al pubblico sulla rete Internet oppure sulle altre reti telematiche e/o di telecomunicazione, anche con riferimento a servizi interattivi in cui la programmazione è scelta direttamente dall’utente;
  • a mettere a disposizione del pubblico opere musicali ai fini del loro downloading da parte degli utenti privati.

La convenzione CNA

L’importo dei diritti SIAE è commisurato al luogo in cui avviene la diffusione e al mezzo utilizzato per la diffusione.

SANZIONI

Possono essere civili, penali e amministrative.

I DIRITTI LEA

Con la liberalizzazione nel campo dell’intermediazione dei diritti d’’autore, la SIAE non ha più il monopolio della rappresentanza degli autori. Tutti gli enti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per essere definiti “organismi di gestione collettiva” possono operare legittimamente in Italia.

La società britannica SOUNDREEF Ltd, non avendo i requisiti prescritti, ha delegato la rappresentanza dei suoi autori all’organismo di gestione collettiva LEA (Liberi Editori Autori).

Quindi, dal 1° luglio 2022, il repertorio amministrato da SIAE non comprende più le opere o quote di opere musicali degli aventi diritto rappresentati da Soundreef Ltd/Lea: per l’eventuale utilizzazione delle opere amministrate da queste società occorre, pertanto, munirsi di separata licenza per tutti gli eventi di pubblica esecuzione (anche con musica registrata) oltre che per la diffusione di musica d’ambiente.

Sul sito di LEA  (leamusica.com) appare la seguente comunicazione:

Licenze esecuzioni pubbliche, musica d’ambiente e cinema.
Dal 1° luglio 2022, la nostra Associazione raccoglie direttamente i compensi per l’utilizzazione dei diritti che rappresenta anche in relazione alle esecuzioni pubbliche tramite strumento meccanico, musica d’ambiente e cinema. Gli utilizzatori dovranno pertanto munirsi di conseguente permesso LEA per l’utilizzazione del repertorio amministrato anche nei casi sopra descritti.
Rimangono invariate le regole operative che fanno riferimento alle pubbliche esecuzioni dal vivo, secondo le quali gli utilizzatori di musica che organizzano eventi in Italia dovranno perfezionare una licenza LEA ove l’utilizzatore suonasse anche repertorio amministrato dalla nostra Associazione. Nella suddetta circostanza ciascun ente di intermediazione dei diritti d’autore amministrerà esclusivamente la quota parte dei diritti d’autore a esso affidato, applicando un calcolo pro-quota alla licenza rilasciata.

Non ci si attende dunque che agli esercenti utilizzatori di musica d’ambiente pervengano richieste di rendicontazione della musica utilizzata (tranne in casi eccezionali), ma dal 1° luglio potrà accadere che arrivino agli utilizzatori di musica (titolari di esercizi pubblici e commerciali) richieste di pagamento dei diritti secondo le tariffe unilateralmente definite da LEA.

Per la musica dal vivo, alcuni associati hanno già ricevuto lettere di diffida, nelle quali si fa rilevare, ad esempio, che, in relazione a spettacoli di musica dal vivo svoltisi presso i locali di pertinenza, la società chiede di voler ricevere i relativi Programmi Musicali.

Sul sito Lea si legge inoltre:

LEA, quale organismo di gestione collettiva dei diritti costituita in conformità a quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 35/2017, è titolare di un ampio repertorio di opere musicali, come agevolmente potrà verificare consultando l’elenco disponibile al sito https://leamusica.com/catalogo-opere/. Al fine di verificare la legittima utilizzazione anche delle opere che sono nel repertorio di LEA, siamo a chiederVi di volerci esibire i programmi musicali per lo spettacolo indicato, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 35/2017, così da consentirci di effettuare i necessari riscontri in merito. Come ben saprà, il citato articolo 23 del D.lgs. n.35/2017 stabilisce l’obbligo a Vostro carico, in qualità di utilizzatori, di far pervenire agli organismi di gestione collettiva le pertinenti informazioni relative alle opere musicali utilizzate. A tal fine, sarà sufficiente che lei ci esibisca i programmi musicali/borderò già compilati con le relative indicazioni onde consentirci di effettuare le verifiche del caso e informarla prontamente del loro esito. In alternativa, può compilare il programma musicale in allegato. È nostro interesse ricordarvi che l’omessa ottemperanza all’obbligo predetto è sanzionata, ai sensi dell’articolo 41 comma 2 del medesimo Decreto, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con un’ammenda da 20.000 a 100.000 euro e, nei casi di plurime violazioni, con applicazione della sanzione più grave aumentata sino ad 1/3. 

CNA sta operando per cercare di individuare le soluzioni ad un problema che rischia di far esplodere in modo eclatante.

Le sedi CNA restano a disposizione per ogni chiarimento del caso.

Tariffe: