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A seguito dell‘attesa pubblicazione del secondo decreto correttivo alla Riforma dello Sport, si ritiene utile riepilogare le principali novità in vigore dal 1° luglio.

In tema di “compensi sportivi” tante le novità che si applicano ad atleti, istruttori, allenatori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, già in vigore dal primo luglio.

Confermato l’innalzamento a 24 ore settimanali affinché valga la presunzione di prestazione sotto la forma di co.co.co. Viene inoltre previsto che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’ art. 51 legge 289/2002, non occorrendo quindi l’assicurazione INAIL. Per le comunicazioni al RAS inerenti ai rapporti di collaborazione riferite al periodo luglio – settembre, tempi più ampi, fino al 31 ottobre 2023.

Per quanto riguarda gli statuti, la Riforma interviene, imponendone alle asd/ssd una revisione. Secondo il nuovo testo normativo la mancata conformità dello statuto rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. L’adeguamento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023. Il correttivo introduce l’esenzione dal versamento dell’imposta di registro per gli adeguamenti statutari obbligatori.

Un’ulteriore novità della Riforma è la possibilità di acquistare la personalità giuridica contestualmente all’iscrizione nel nuovo Registro, con modalità semplificate e alternative rispetto a quelle tradizionali. La procedura ricalcherà quanto già previsto per gli Enti del Terzo Settore, ma il patrimonio minimo per le ASD che intendano ottenere il riconoscimento giuridico è di soli 10.000€.

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, si prevede che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie siano compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee, in analogia con quanto già in vigore per gli Enti del Terzo Settore. È opportuno precisare che la deroga è prevista per le attività istituzionali e non per quelle di carattere produttivo.

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