In merito alla riforma del lavoro sportivo, in vigore dal 1° luglio 2023, riportiamo una sintesi delle disposizioni comprensive delle disposizioni del decreto correttivo attualmente al vaglio del Parlamento.

Lavoratore sportivo: gestione rapporti di lavoro

Le nuove regole si applicano ad atleti, istruttori, allenatori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e direttori di gara e chiunque svolga mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva che svolgono la loro prestazione lavorativa retribuita a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

L’attuale regime dei compensi sportivi quali “redditi diversi” sarà abrogato dal 01/07/2023 e chiunque percepisca un compenso dovrà essere inquadrato con una delle seguenti tipologie contrattuali:

  • co.co.co sportivi fino ad un massimo di 24 ore settimanali (nuova soglia prevista dal decreto correttivo nel dilettantismo);
  • co.co.co amministrativi-gestionali (che devono seguire procedure ordinarie)
  • partite IVA
  • lavoratori dipendenti compreso l’apprendistato con abbassamento dell’età minima da 15 anni a 14 anni

Comunicazioni obbligatorie: semplificazione per Co.Co.Co. Sportivi

La comunicazione telematica al Registro delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo potrà essere effettuata entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto (anziché entro il giorno precedente l’inizio del rapporto) e gli adempimenti relativi al Libro Unico del Lavoro potranno essere posti in una unica soluzione entro la fine dell’anno di riferimento.

Si ricorda che non v’è l’obbligo di emissione del prospetto paga nei casi in cui il compenso annuale non superi i 15.000 euro.

 

Trattamento previdenziale

L’aliquota contributiva per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i titolari di partita IVA è fissata al 25%. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.

Le aliquote contributive pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. L’onere contributivo è ripartito tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.

È probabile che le denunce contributive e i relativi versamenti vengano slittati al 31/10/2023.

Trattamento fiscale

In base all’art.36, co.6, del decreto, i compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.

Qualora venga superato detto limite, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Assicurazione infortuni e malattie professionali

  • Lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato
    I lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo INAIL, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo saranno stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro.
  • Lavoratori sportivi con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
    Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL previsto per i lavoratori parasubordinati.

Sicurezza sul lavoro

Ad eccezione dei rapporti di lavoro sportivo che prevedono compensi inferiori a € 5.000 annui, è necessario predisporre il Documento di Valutazione Rischi e la nomina del medico del lavoro.