Con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, il cosiddetto Decreto Agosto è diventato Legge. Al testo originario sono state apportate diverse modifiche, entrate in vigore il 14/10/2020.

AMMORTIZZATORI SOCIALI: nuovi trattamenti causale Covid-19 

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, si prevede un nuovo stanziamento di 18 settimane di sostegno al reddito per il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. In questo periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. Pertanto, i periodi di integrazione salariale precedentemente autorizzati e collocati – anche parzialmente – dopo il 12 luglio, sono computati nelle suddette diciotto settimane.
Le nuove settimane sono disciplinate nella seguente maniera: le “prime” 9 sono riconosciute senza particolari novità normative, mentre le “seconde” 9 sono riconosciute solo ai datori a cui sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e solo dopo che sia decorso il periodo autorizzato. Inoltre per queste “seconde” 9 settimane è previsto il pagamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, di importo variabile (9% o 18%) in base a un confronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e il fatturato aziendale del primo semestre 2019. Il contributo addizionale non è dovuto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Il contributo addizionale andrà versato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.  Per accedere alle ulteriori 9 settimane il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’INPS autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%.

Le domande di integrazione salariale dovranno essere presentate all’Inps entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione, ma in via provvisoria tutti i termini di invio delle domande di accesso alle integrazioni salariali e di invio dei dati per il pagamento che scadono entro il 31 agosto, sono prorogati al 31 ottobre 2020;

I fondi di integrazione salariale (tra cui FSBA) garantiscono le medesime prestazioni di cui sopra, viene disposto, quindi, un nuovo stanziamento economico per i Fondi del valore di 1.600 milioni, da trasferire previo Decreto del Ministero del Lavoro. Inoltre accogliendo le istanze presentate in molteplici occasioni dalla nostra Confederazione, il decreto prevede che la somma di 1.100 milioni precedentemente stanziata per i Fondi dal decreto Cura Italia e Decreto Rilancio, venga incrementata di 500 milioni a valere sulle risorse di cui all’art. 22 ter del d.l. 18/2020 per far fronte alle prestazioni già previste e autorizzate e che non sono ancora state pagate.

NUOVI SGRAVI CONTRIBUTIVI 

La conversione in legge del decreto conferma i tre nuovi esoneri contributivi:

  1. Aziende che non ricorrono alla CIG

Ai datori di lavoro privati (non del settore agricolo) che, avendo fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, e che non ricorrono alle nuove ulteriori 18 settimane di Cassa integrazione concesse nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, si riconosce l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL:

  • per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020;
  • nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite in maggio e giugno;

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote contributive. Il datore che fruisce dell’esonero deve osservare il divieto di licenziamento fino al 31/12/2020, pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale per le nuove 18 settimane; possono fruire dell’esonero anche i datori che hanno richiesto periodi di integrazioni previsti dal decreto legge n.18/2020 e collocati anche parzialmente oltre il 12/7/2020. L’efficacia del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, pertanto non è ancora operativo.

  1. Aziende che assumono a tempo indeterminato

È previsto un nuovo sgravio a favore dei datori che, dal 15 agosto e fino al 31 dicembre 2020, assumono a tempo indeterminato o trasformano a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, senza distinzione d’età. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dall’assunzione/trasformazione, nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL e con un tetto annuale di 8060 euro, da riparametrare su base mensile; l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote contributive. Sono esclusi dall’esonero i lavoratori che hanno avuto presso la medesima impresa, un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione. Sono esclusi dall’esonero:  le assunzioni con contratto di apprendistato e con contratto di lavoro domestico e  i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’applicazione dell’esonero è soggetta a provvedimento di autorizzazione da parte dell’INPS. L’esonero è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1.024,7 milioni di euro per l’anno 2021: l’ente previdenziale provvede al monitoraggio del limite di spesa e in caso di scostamenti, anche in via prospettica, non adotta ulteriori provvedimenti concessori.

  1. Aziende del settore turismo e terme che assumono stagionali a tempo determinato

Viene previsto un esonero contributivo per i datori dei due settori, che dal 15 agosto e fino al 31 dicembre 2020, assumono a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, lavoratori subordinati senza distinzione d’età. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 3 mesi dall’assunzione, nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL e con un tetto annuale di 8060 euro, da riparametrare su base mensile. Non è prevista alcuna condizione che comporti un incremento occupazionale netto, inoltre l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote contributive. Sono esclusi dall’esonero i lavoratori che hanno avuto presso la medesima impresa, un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione. Nel caso di successiva conversione a tempo indeterminato si applica anche lo sgravio di 6 mesi.

L’efficacia del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, pertanto non è immediatamente operativo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDO NUOVE COMPETENZE 

Gli accordi collettivi di secondo livello, siglati al fine di rimodulare l’orario di lavoro e a destinare una parte di questo allo svolgimento di percorsi formativi diretti a creare nuove competenze, con costi finanziati dal nuovo Fondo, non saranno adottabili al solo scopo di fronteggiare nuove esigenze organizzative e produttive dell’impresa, ma anche per favorire processi di mobilità e di ricollocazione dei lavoratori presso altre realtà lavorative. Inoltre, l’ambito temporale di intervento del Fondo nuove competenze, a seguito di previsioni della contrattazione collettiva, viene esteso dal solo anno 2020 agli anni 2020 e 2021.  Per il funzionamento di tale istituto vengono stanziati ulteriori 500 milioni di euro: 200 milioni per l’anno 2020 e 300 milioni per l’anno 2021.

CONTRATTI A TERMINE  E DI SOMMINISTRAZIONE: esenzione causali 
  • Sospensione dell’obbligo di causale

E’ confermata la possibilità fino alla data del 31 dicembre 2020, di stipulare proroghe o rinnovi senza necessità di indicare una condizione/ causale. L’agevolazione normativa riguarda tutti i contratti a termine, anche quelli non in forza al 23 febbraio 2020, unica condizione è che la nuova proroga o il rinnovo non superi un periodo massimo di 12 mesi, e che venga inoltre rispettato il limite di durata complessiva del contratto con lo stesso datore pari a 24 mesi. In considerazione di ciò, il contratto a termine prorogato o rinnovato senza causale potrà quindi, oltrepassare l’anno 2020, l’importante è che la data di sottoscrizione del contratto a termine non dovrà essere successiva al 31 dicembre 2020.Inoltre, l’agevolazione potrà essere fruita per una sola volta, indipendentemente dal fatto che si tratti di una proroga o di un rinnovo.

  • Proroga obbligatoria abrogata

E’ altresì confermata la soppressione del comma 1-bis, dell’articolo 93, inserito nella conversione in legge del D.L. Rilancio lo scorso luglio. La norma prevedeva la proroga obbligatoria di tutti i contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e dei contratti di apprendistato per la qualifica e di alta formazione, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, avvenuti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Questa norma è ora abrogata. Eventuali proroghe disposte prima dell’entrata in vigore del decreto, mantengono la loro validità fino alla scadenza.

  • Contratti di Somministrazione

In sede di conversione viene inserita una novità che riguarda la somministrazione di lavoro a tempo determinato, con efficacia fino al 31 dicembre 2021.  In particolare, si dispone che nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, a condizione che:  il lavoratore somministrato sia assunto a tempo indeterminato dall’agenzia, e che tale condizione sia stata comunicata dall’agenzia all’utilizzatore. In presenza di tali condizioni, l’impiego dello stesso soggetto in somministrazione a tempo determinato per un periodo complessivo superiore a 24 mesi (o diverso limite di durata massima fissato dalla contrattazione collettiva applicata), non determina in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Viene prevista una proroga del divieto di licenziamenti scattato lo scorso 17 marzo, con l’introduzione di alcune deroghe al blocco.

Viene prorogato il blocco (attualmente scadente il 17 agosto) dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo ma solamente per i seguenti datori di lavoro:

  • per i datori che non hanno fruito per intero delle nuove 18 settimane di integrazioni salariali (per i periodi dal 13/7 al 31/12);
  • per i datori che fruiscono del nuovo esonero contributivo per il mancato utilizzo delle integrazioni salariali.

Sono esclusi dal blocco:

  • i licenziamenti per cambio di appalto per i lavoratori riassunti dal nuovo appaltatore;
  • i licenziamenti motivati da cessazione definitiva dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell’attività,
  • i licenziamenti effettuati nelle ipotesi di accordo collettivo di incentivo alla risoluzione stipulato con le oo.ss.;
  • i licenziamenti in caso di fallimento quando non sia previsto l’esercizio provvisorio e ne sia disposta la cessazione, oppure se l’esercizio provvisorio riguardi un diverso ramo dell’azienda.
Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio

Lo stesso testo della norma (art.5, DL n.111/2020) che ha introdotto il diritto allo smart working (ovvero al congedo straordinario qualora il lavoro a distanza non sia possibile), nel caso in cui il figlio minore di 14 anni venga posto in quarantena dall’ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico), viene riproposto nel nuovo art.21-bis inserito in sede di conversione, con due novità inserite in sede della conversione del decreto 104:

  • oltre che nel plesso scolastico il contatto può essersi verificato anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati ovvero all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
  • per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure previste o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure. Si dispone ora che tale divieto venga meno qualora intenda fruire delle misure per altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che a loro volta non stiano fruendo delle misure in argomento.
Lavoro agile per i genitori con figli con disabilità 

In sede di conversione si individua una nuova categoria di lavoratori che possono maturare il diritto allo smart working.  Si tratta dei genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che:

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore;
  • l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. Fino al 30 giugno 2021, tali lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti, anche in ambito di sicurezza.
Sorveglianza attiva in quarantena

La norma prevede la possibilità, in deroga alle disposizioni vigenti, di porre a carico dello Stato gli oneri di malattia normalmente a carico del datore di lavoro, a seguito di apposita domanda, e dell’INPS, nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 (la legge di conversione ha elevato il precedente limite di spesa fissato a 380 milioni di euro per l’anno 2020).

Inoltre, la legge di conversione interviene in merito alle tutele riconosciute ai lavoratori “fragili” .

  • Fino al 15/10/2020, per i lavoratori dipendenti – pubblici e privati – in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità grave (art. 3, co. 3, L. n. 104/1992), il periodo di assenza è equiparato al ricovero ospedaliero e viene prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali. I riferimenti di tale documentazione sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. La legge espressamente vieta di monetizzare le ferie non fruite a causa delle assenze in esame.
  • Dal 16/10/2020 al 31/12/2020, i medesimi lavoratori “fragili”- svolgono di norma la loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso: l’impiego in diversa mansione ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti,   o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
SOSPENSIONE PIGNORAMENTI: proroga al 31 dicembre 

Il decreto 104 ha prorogato al 15 ottobre 2020 (dal precedente termine del 31 agosto) il blocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni da parte dell’agente della riscossione.

Ma nei giorni scorsi è stato emanato un nuovo Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020,  che dispone l’ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2020 oltre che la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, anche degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

RADDOPPIO LIMITI ESENZIONE BENEFIT AZIENDALE 2020

Solo per il periodo di imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (fringe benefit) dall’azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito viene elevato dall’attuale limite di 258,23 a 516,46€.

Per informazioni e approfondimenti, rivolgiti al Servizio Paghe di CNA.