Aggiornato al 4 agosto, a cura degli esperti CNA
Con la conversione del “Decreto Rilancio” sono state apportate modifiche per gli interventi del superbonus 110%. In particolare sono stati rimodulati i tetti di spesa in relazione alle unità immobiliari oggetto di intervento.
Per interventi di isolamento termico degli involucri edilizi, troviamo il cappotto termico in condominio e in case singole.
Si tratta di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari, euro 40.000 per i condomìni fino a otto unità immobiliari e euro 30.000 per quelli più grandi. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri ambientali minimi – CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017).
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