Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/07/2020 è stata pubblicata la Legge n.77/2020 di conversione del Decreto c.d. Rilancio.
In fase di conversione sono state approvate alcune novità di nostro interesse, seppure è bene dire che la fase di conversione non ha visto margini rispetto ad alcune proposte emendative sul testo iniziale delDL, che avevamo avanzato nelle scorse settimane.

Evidenziamo di seguito le misure principali di nostra competenza:

 Art. 66 bis. Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.

L’articolo interviene con l’obiettivo di semplificare e decentrare a livello regionale la procedura in deroga prevista dall’articolo 15 del DL 18/2020, al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e garantire la ripresa in sicurezza delle attività produttive. Come è noto infatti la procedura in deroga introdotta con il DL Cura Italia ha mostrato in questi mesi alcune complicazioni che hanno rallentato l’autorizzazione di tali prodotti.

Le Regioni, sulla base dei criteri semplificati fissati dai Comitati di Esperti individuati dai commi 2 e 3, potranno fissare le modalità di presentazione delle domande di validazione in deroga ed individuare sul territorio le strutture competenti che potranno avvalersi di Università, centri di ricerca e laboratori specializzati per l’effettuazione delle prove sui prodotti, ove necessarie, in aggiunta all’istruttoria documentale prevista ad oggi. Gli oneri relativi alle prove ed alle verifiche effettuate ai fini della
validazione in deroga restano a carico di chi presenta la domanda per l’importazione e l’immissione in commercio, in analogia a quanto avviene con riferimento alla procedura ordinaria.
I Comitati di Esperti di cui ai commi 2 e 3 devono definire, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i criteri semplificati di validazione di mascherine chirurgiche e Dpi che assicurino l’efficacia protettiva idonea all’utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica.
Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le regioni devono definire le modalità di presentazione delle domande di validazione e individuano le strutture competenti per la validazione, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori accreditati da ACCREDIA, nonché delle Università, centri di ricerca e laboratori specializzati per l’effettuazione delle prove sui prodotti, inoltre le regioni provvedono ai relativi controlli.

Restano valide tutte le autorizzazioni emesse da ISS e INAIL in attuazione dell’articolo 15 del DL 18/2020, i quali rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute fino al quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione. La disposizione in oggetto si intende valida fino alla fine del periodo di emergenza epidemiologica, ad oggi fissata al 31 luglio 2020, in attesa di un’eventuale proroga di questa data, le procedure previste dall’articolo 66 bis rischiano di rimanere inattuate a meno di ulteriori interventi legislativi.
Nonostante questo nuovo sforzo di semplificazione, riteniamo che anche questa procedura presenti alcune farraginosità, oltre che essere piuttosto tardiva rispetto alle tempistiche dello stato di emergenza a cui sono riferite.

Articolo 95 comma 6bis. Bando ISI Inail 2020

Come già precedentemente comunicato, questo nuovo comma interviene per compensare la revoca delle risorse individuate dall’INAIL per il finanziamento del bando ISI INAIL 2019/2020, avvenuta con l’articolo 95 del DL Rilancio che aveva destinato tali risorse al finanziamento delle agevolazioni alle imprese per l’applicazione dei Protocolli di regolamentazione delle misure di contrasto al COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Con tale nuovo comma vengono “recuperati” 200 milioni di € per finanziare progetti di investimento delle imprese ripercorrendo gli assi di investimento individuati con il precedente bando ISI 2019. Il nuovo Bando verrà approvato dall’Inail entro il 15 settembre 2020. Riteniamo che questa misura rappresenti un risultato importante per proseguire nel sostegno delle azioni che le imprese possono implementare attraverso gli investimenti in prevenzione.

Modifiche all’Articolo 119. Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Tra le novità relative al cosiddetto superbonus del 110% segnaliamo:

  • l’estensione alle seconde case e alle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con esclusione degli edifici di lusso
  • la possibilità di usufruire del bonus per gli interventi di demolizione e ricostruzione
  • l’individuazione di limiti di spesa differenziati in base alla tipologia degli edifici: non più 60 mila euro per ogni unità immobiliare, 50 mila euro per gli edifici unifamiliari, 40 mila euro per i condomini fino a otto unità immobiliari, 30 mila per quelli più numerosi
  • viene chiarito che l’asseverazione prevista debba essere inviata a fine lavori o, nei casi di avanzamento lavori previsti all’articolo 121.

Art. 133. Plastic – Tax Sugar Tax

L’articolo non è stato modificato nonostante le molteplici proposte volte a rinviare ulteriormente tali misure. Pertanto rimane confermata la partenza di Plastic Tax e Sugar Tax a partire dal prossimo 1° gennaio 2021.

Articolo 228bis. Deposito Temporaneo

Il nuovo articolo, aggiunto inaspettatamente nella fase finale della conversione in Legge del provvedimento, abroga la misura del Cura Italia che aveva aumentato i limiti del deposito temporaneo di rifiuti di cui all’articolo 183, co. 1, lett.bb), del D.Lgs.152/06. Con questa abrogazione, dunque, a partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si ritorna ai normali limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo. È evidente dunque che le imprese che abbiano nel frattempo superato tali limiti in applicazione della precedente deroga dovranno provvedere al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, co. 1, lett.bb), del D.Lgs.152/06.

Articolo 229bis. Smaltimento dei DPI

La norma prevede l’emanazione di Linee Guida del Ministero dell’Ambiente per disciplinare la gestione dei rifiuti derivanti da mascherine e altri DPI, da applicare durante il periodo dell’emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Prima di concludere, vi informiamo che con circolare n. 20/E dell’Agenzia dell’entrate del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri per l’accesso ai crediti di imposta per l’adeguamento agli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del DL Rilancio.

In particolare evidenziamo che dalla lettura della circolare sono emersi alcuni dubbi interpretativi in merito alle modalità di applicazione di tale beneficio per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione. In proposito vi inviamo la circolare predisposta dal DPT Politiche Fiscali CNA, i cui
contenuti sono stati condivisi con il nostro DPT per le parti di nostro interesse.

Scarica allegato:

Circolare_DPT_Politiche_Fiscali