La presente nota ha l’obiettivo di fornire prime informazioni e commenti su quanto pubblicato nel DPCM dello scorso 22 marzo, con specifico riguardo al settore delle costruzioni e avvertendo fin da ora che eventuali e ulteriori aggiornamenti vi saranno forniti nel caso seguissero altri dispositivi normativi sulla specifica materia.

L’articolo 1 lettera a) del DPCM in questione dispone la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020.

L’elenco dei codici di cui all’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’Allegato 1 dal Decreto Ministro Sviluppo Economico del 25/03/2020.

Tale sospensione non si applica alle attività indicate nell’Allegato 1 al Decreto Ministro Sviluppo Economico del 25/03/2020.

Tra queste, le attività consentite nel settore delle costruzioni sono quelle ricomprese nei seguenti Codici ATECO:

  • 42 (Ingegneria Civile) ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10
  • 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione).

Nell’allegato A alla presente nota vengono indicati i principali codici ATECO di interesse del nostro settore con l’indicazione delle attività sospese e quelle non sospese.

Tra queste ultime, nell’allegato B alla presente nota vengono inoltre dettagliate le sub attività che sono comprese nel codice ATECO di riferimento alle attività consentite.

Risulta opportuno e necessario specificare che i codici ATECO indicati non sono da riferire all’impresa bensì alla tipologia di attività svolta: la stessa impresa potrebbe svolgere al suo interno diverse attività e quindi avere più codici ATECO.

Ciò vuol dire che la stessa impresa può lavorare per svolgere le attività consentite, mentre – al contrario – rimanere ferma per quelle attività non consentite ai sensi del DPCM in questione.

È altresì importante sottolineare che – con riferimento al settore delle costruzioni – il DPCM 22/03/2020, come integrato dal Decreto Mise 25/03/2020 ammette tutte le attività sottostanti al codice ATECO 42 (Ingegneria Civile) ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10

Mentre per il codice ATECO 43 (Lavori di costruzione specializzati) sono ammesse solo le attività previste nel gruppo 43.2 (installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione).

ALLEGATO A

ALLEGATO B

DPCM 22/03/2020