In particolare è stato specificato che le prestazioni rese da parenti od affini dell'imprenditore che siano pensionati o impiegati a tempo pieno presso altro datore di lavoro, sono da considerarsi in ogni caso "occasionali" e vanno pertanto escluse dall'obbligo contributivo.

Al di fuori di tali casistiche, le prestazioni si considerano invece "occasionali" solo se sono rese nel rispetto del limite quantitativo di 90 giorni nel corso dell'anno solare, frazionabili anche in 720 ore nell'arco dello stesso anno solare. In caso di superamento dei 90 giorni il limite si intende comunque rispettato se l'attività resa dal familiare si è svolta soltanto per qualche ora al giorno nel rispetto del tetto massimo delle 720 ore annue.

Lo stesso Ministero non ha tuttavia mai specificato le modalità di computo dell'anno solare ai fini suddetti. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ora chiarito in proposito, che col termine "anno solare" non si fa riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre (anno civile) ma al periodo di 365 giorni da calcolarsi a ritroso rispetto alla data dell'accertamento ispettivo.

In altri termini si tratta di un periodo mobile di 365 giorni che ogni giorno si sposta in avanti di un giorno e che va computato a ritroso rispetto al momento di effettuazione della prestazione. Supponendo ad esempio che il familiare debba rendere la prestazione il giorno 10 luglio 2017, occorrerà pertanto verificare quante sono state le giornate/ore già lavorate nei 365 giorni precedenti, al fine di non sforare il tetto massimo di 90 giorni ovvero delle 720 ore, nell'anno solare. Tale procedura andrà ripetuta in occasione di ogni prestazione successiva.

Si evidenzia con l'occasione che non è previsto alcun obbligo di registrazione delle prestazioni effettuate, per cui anche la verifica dei suddetti limiti da parte degli organi ispettivi non potrà che avvenire sulla base di altri elementi raccolti nel corso dell'accertamento (es. dichiarazioni incrociate di altri lavoratori, eventuale documentazione firmata dal collaboratore, ecc.).

L'INL ha infine chiarito che qualora sia accertato che il collaboratore familiare lavori da oltre 10 giorni (periodo minimo oltre il quale scatta l'obbligo assicurativo all'INAIL) in mancanza della DNA all'INAIL, la prestazione non sarà considerata irregolare salvo che non venga accertato in concreto, tramite acquisizione di dichiarazioni incrociate dei lavoratori, che il coadiuvante stava lavorando da oltre 30 giorni. In questi casi si consiglia pertanto di non attendere i 30 giorni ma effettuare al più presto sia la DNA che la denuncia di variazione per la copertura assicurativa del collaboratore.

Riferimenti: Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota interna del 20 giugno 2017; Ministero del lavoro, lettera circolare n. prot. 14184 del 05/08/2013 e circolare n. prot. 10478 del 10/06/2013