La prima circolare chiarisce che il riposo giornaliero va registrato o inserito manualmente sotto il simbolo lettino quando il conducente si allontana dal veicolo e porta con sè il disco o la carta tachigrafica.Si precisa comunque che è compito dell’organo di viglianza, in caso di mancata annotazione, accertare la mancanza del periodo di riposo giornaliero fra due periodi di guida testimoniati dai dischi

Viene inoltre specificato che la necessità di spostare il veicolo, quindi interrompere la pausa o il riposo giornaliero, qualora risponda ai criteri di emergenza, pericolo, necessità dovuta a richieste delle forze dell’ordine, oppure per anticipo carico/scarico per esigenze organizzative dei terminal e delle piattaforme logistiche è tollerata. Il conducente in tali casi dovrà indicare a mano sui fogli di registrazione il motivo che ha comportato l’interruzione del periodo di pausa o di riposo giornaliero/settimanale. Si precisa che tale interruzione deve esser per "pochi minuti" e deve esser giustificata da un evento eccezionale o casuale, e non diventare una prassi.
 
Si precisa che l’approccio degli organi di controllo nei confronti delle registrazioni dei periodi di guida con tachigrafi digitali quando i conducenti operano frequenti soste per carico /scarico, debba riportare una certa tolleranza: il digitale infatti registra periodo di guida anche quando gli spostamenti sono minimi e in caso di frequenti soste e ripartenze tale differenza può esser anche notevole, falsando il periodo di guida consentito di 4 ore e mezza. Pertanto può esser applicata una tolleranza, sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato dopo una sosta, fino ad un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di 4 ore e mezza.

Nella seconda circolare, la parte che interessa nello specifico l’autotrasporto in C/T  è contenuta al punto 2, dove si evidenzia che la CQC italiana è richiesta non solo (chiaramente) agli autisti titolari di patente di guida italiana, ma anche a quelli titolari di patente extracomunitaria alle dipendenze di aziende del nostro Paese. Per questi ultimi, ricordiamo che la già citata circolare del Ministero dei Trasp orti ha previsto il rilascio della CQC per documentazione, che gli permette di guidare fino ad un anno da quando risiedono in Italia; trascorsa questa scadenza sono obbligati a far convertire la loro patente (o, se questa non è convertibile, devono superare un esame per il rilascio della patente italiana), dopodiché otterranno un duplicato della
c.q.c con scadenza identica a quella precedentemente posseduta. Inoltre al punto 5, la circolare si sofferma sulla possibilità di estinguere la sanzione pecuniaria, utilizzando la somma pagata a titolo di cauzione; circostanza, questa, che si verifica quando il trasgressore che inizialmente aveva pagato a titolo di cauzione con l’obiettivo di ricorrere contro il verbale di infrazione, in seguito rinunci a questa intenzione. In questo caso, la cauzione può essere incamerata come pagamento della sanzione pecuniaria, purché si acquisisca formalmente la manifestazione di volontà del trasgressore/ricorrente di rinunciare a proporre.

Per informazioni:
Lorenzo Corallini
lorenzo.corallini@cnafc.it
Tel 0547 317525

scarica la circolare 1/6/2011

scarica la circolare 15/6/2011