Il continuo susseguirsi d’incidenti, anche mortali, negli ambienti di lavoro ha determinato in questi ultimi anni diversi provvedimenti da parte del legislatore per cercare di prevenire e di ridurre il numero degli infortuni.

Tra i vari provvedimenti preme evidenziare l’aumento della vigilanza e l’inasprimento delle sanzioni amministrative. Infatti, come già comunicato, dal 2021 i controlli in materia di sicurezza e salute non sono più eseguiti solo dal personale ispettivo dell’AUSL, ma anche direttamente dall’Ispettorato del Lavoro.

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Il Datore di Lavoro è tenuto a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di valutazione del rischio e le conseguenti misure tecniche, organizzative e procedurali per la riduzione dei rischi.

Occorre di nuovo rammentare che, in caso di gravi violazioni, ( di cui all’Allegato I del D.Lgs 81-08 e smi ) la norma prevede la sospensione dell’attività lavorativa e sanzioni amministrative aggiuntive. Significa che per una qualsiasi violazione tra quelle indicate nell’Allegato 1 , l’organo di controllo (Ausl, Ispettorato Nazionale del Lavoro) adotta il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, oltre all’aumento delle relative sanzioni. L’impresa destinataria del provvedimento non potrà più contrattare con la PA per tutto il periodo di sospensione.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario la rimozione delle violazioni dell’Allegato 1 e il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda dei diversi tipi di violazione.

A fronte dell’aumento di controlli e sanzioni la raccomandazione è quella di aver sempre a disposizione degli organi di controllo il Documento di Valutazione dei Rischi (art.28 D.Lgs 81-08 smi), aggiornato e firmato dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente e dal Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza.

Si puntualizza che per accedere nei cantieri temporanei e mobili il Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice oltre al Documento di Valutazione dei Rischi deve predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (art.96 D.Lgs 81-08 smi) datarlo firmarlo e trasmetterlo al Coordinatore del Cantiere.

Altro obbligo a carico del Datore di Lavoro di provvedere all’informazione, formazione e addestramento di tutti lavoratori presenti nell’ambiente di lavoro. La formazione va verbalizzata e attestata. Tra gli strumenti a disposizione del Datore di Lavoro e del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale si segnalano le buone pratiche redatte dal personale specialistico della Regione Emilia Romagna.

Le buone pratiche sono delle guide che possono essere utilizzate dal Datore di Lavoro per effettuare una corretta valutazione del rischio e predisporre le corrette misure tecniche organizzative e procedurali per la riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in ambiente di lavoro.

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I referenti del servizio Ambiente e Sicurezza di CNA Forlì Cesena sono a disposizione per ulteriori informazioni.