Il Decreto Legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 252 del 21 ottobre 2021 e in vigore dal 22 ottobre 2021, introduce importanti novità in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Fra le modifiche rilevanti al titolo I del D.Lgs.81/2008, introdotte con questo Decreto, quella che più modifica l’attuale sistema di vigilanza in materia, è l’attribuzione anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che finora poteva intervenire solo nel settore dell’edilizia, della vigilanza in materia di salute e sicurezza per tutti i settori lavorativi.

Direttamente collegato a questa modifica è inoltre l’inasprimento delle sanzioni tra cui l’eliminazione della previsione di “reiterazione” della violazioni elencate nell‘Allegato 1 del D.Lgs. 81/2008 (mancanza di Documento di Valutazione del Rischio, Piano Operativo di Sicurezza, formazione e addestramento, ecc. )

Significa che per una qualsiasi violazione tra quelle indicate nell’Allegato 1 , l’organo di controllo (Ausl, Ispettorato Nazionale del Lavoro) adotta il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, oltre all’aumento delle relative sanzioni. L’impresa destinataria del provvedimento non potrà più contrattare con la PA per tutto il periodo di sospensione.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario:

  •  la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  • il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni dell’Allegato 1;
  • nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 € fino a 5 lavoratori irregolari e pari a 5.000 € qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;
  • il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda dei diversi tipi di violazione in materia di salute e sicurezza dell’Allegato 1.

L’importo delle somme aggiuntive nelle ipotesi di lavoro irregolare e per violazione in materia di sicurezza è raddoppiato se, nei 5 anni precedenti, la stessa impresa ha già subito un provvedimento di sospensione.

Contro i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

Il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione dell’attività è punito con l’arresto fino a 6 mesi, nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400€ nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

I referenti del Servizio Ambiente & Sicurezza CNA sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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