La Direttiva che interviene sui valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e sui diisocianati è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sarà in vigore dal 8/4/2024. Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 9 aprile 2026. Il provvedimento modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro e la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
Per quanto riguarda il piombo e i suoi composti inorganici con la Direttiva sono stati rivisti i valori limite per l’esposizione professionale al piombo e ai suoi composti inorganici, riducendoli di cinque volte e per la prima volta fissa valori limite per i diiosocianati, un gruppo di sostanze nocive cui sono attualmente esposti 4,2 milioni di lavoratori e che possono causare asma e malattie cutanee. La direttiva adottata rivede i valori limite per il piombo come segue:
- limite di esposizione professionale da 0,15 milligrammi per metro cubo (0,15 mg/m³) a 0,03 mg/m³
- valore limite biologico da 70 microgrammi per 100 millilitri di sangue (70 μg/100 ml) a 30 μg/100 ml fino al 31/12/2028 e poi si abbassa a 15 μg/100 ml dal 1/1/2029
Il piombo si accumula nelle ossa e viene rilasciato lentamente nel sistema circolatorio. Pertanto, secondo la direttiva adottata, i lavoratori che presentano livelli elevati di piombo nel sangue a causa di un’esposizione verificatasi prima del recepimento della direttiva saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica.
Potranno continuare a lavorare con il piombo se i loro livelli di piombo nel sangue mostreranno una tendenza al ribasso. Al fine di proteggere dagli effetti del piombo tossici per la riproduzione si applicheranno valori limite inferiori (4,5 μg/100 ml) per le misure di sorveglianza sanitaria riguardanti le lavoratrici in età fertile. La direttiva introduce inoltre valori limite per i diisocianati:
- limite generale di esposizione professionale pari a 6 μg NCO/m³ (10 μg/m³ fino al 31/12/2028)
- limite di esposizione di breve durata pari a 12 μg NCO/m³ (20 μg/m³ fino al 31/12/2028)
Riferimento: Direttiva UE n. 869 del 13 marzo 2024, pubblicata nella GUUE del 19/3/2024
I consulenti del Servizio Ambiente e Sicurezza di CNA Forlì-Cesena sono a disposizione per le informazioni necessarie.