L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto recentemente con un paio di note, non diffuse nei canali istituzionali, per fornire alcuni chiarimenti sull’obbligatorietà della certificazione dei contratti per il personale impiegato in ambienti confinati o sospetti di inquinamento in regime di appalto o subappalto, in base a quanto previsto dal DPR 177/2011.

In sintesi, con le suddette note l’INL:

  • precisa che debbano essere certificati i contratti di lavoro impiegati nella esecuzione del contratto d’appalto ma non il contratto d’appalto stesso (contratto “commerciale” di appalto)
  • ritiene che si debbano certificare i contratti di subappalto e dei lavoratori impiegati in esecuzione di tali contratti, in quanto espressamente previsto dalla norma (D.P.R. n. 177/2011 e, in particolare, dell’art. 2, comma 2)
  • ritiene che il DPR 177/2011 abbia una formulazione suscettibile di diverse interpretazioni e conseguentemente ne ha proposto una modifica, in attesa della quale, per non sovraccaricare l’attività delle Commissioni ed evitare possibili contenziosi, è opportuno osservare un’interpretazione “letterale”, secondo la quale vanno certificati esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Infine, in merito al requisito della presenza di personale in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, esperienza che deve essere necessariamente posseduta dal preposto, viene chiarito che la misura del 30% deve intendersi riferita al personale impiegato sulla specifica attività, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda (nota MLPS prot. n. 11649 del 27 giugno 2013, che non era stata diffusa precedentemente nei canali istituzionali).

Scarica NOTA INL 694 del 24/01/2024 e NOTA n. 1937 del 7/03/2024