La Legge di Bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 conferma le deroghe alla rimodulazione del superbonus sulle spese sostenute nel 2023 da condomini, edifici plurifamiliari mono-proprietario, edifici unifamiliari (villette) ed interventi di demolizione e ricostruzione.

Le altre agevolazioni edilizie (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus Sismabonus e Bonus Verde) sono rimaste invariate, fatta eccezione per l’introduzione del nuovo Bonus casa green e l’abolizione del Bonus Facciate.

Tenuto conto che le scadenze e le aliquote per il Superbonus sono state oggetto di diverse proroghe e rimodulazioni di seguito vi proponiamo una Tabella di riepilogo delle nuove aliquote e scadenze che emergono dalle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 coordinate con la conversione in legge del D.L. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater).

SOGGETTI SCADENZA
CONDOMINI (anche non costituiti)
Condomini anche non costituiti con intervento da eseguire tramite CILAS e delibera assembleare certificata in data compresa tra il 19 e il 24/11/2022 (compresi)
  • 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023 se CILAS presentata entro il 25/11/2022
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

La delibera assembleare deve approvare “l’esecuzione dei lavori ” e la data deve essere certificata dall’amministratore o dal condomino che ha presieduto l’assemblea.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

Condomini anche non costituiti con intervento da eseguire tramite CILAS e delibera assembleare certificata in data anteriore al 19/11/2022 (quindi fino al 18 compreso)
  • 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023 se CILAS presentata entro il 31/12/2022
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

La delibera assembleare deve approvare “l’esecuzione dei lavori” e la data deve essere certificata dall’amministratore o dal condomino che ha presieduto l’assemblea.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

Condomini anche non costituiti, con intervento da eseguire tramite CILAS, che non rientrano in nessuna delle due casistiche precedenti
  • 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2022
  • 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

Condomini anche non costituiti con intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione e procedimento edilizio (PdC o SCIA alternativa) validamente avviato entro il 31/12/2022
  • 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

Si ritiene comunque necessaria la delibera assembleare  che deve approvare “l’esecuzione dei lavori” in data anteriore, e si consiglia che la data sia certificata dall’amministratore o dal condomino che ha presieduto l’assemblea.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

PERSONE FISICHE UNIPROPRIETARIO O STESSI COMPROPRIETARI
Persone fisiche unico proprietario o stessi comproprietari fino a 4 unità con intervento da eseguire tramite CILAS presentata entro il 25/11/2022
  • 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

Non trattandosi di condomini, non occorre la produzione di delibera assembleare, anche se vi siano più comproprietari.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

Persone fisiche unico proprietario o stessi comproprietari fino a 4 unità con intervento da eseguire tramite CILAS presentata dopo il 25/11/2022
  • 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2022
  • 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

Persone fisiche unico proprietario o stessi comproprietari fino a 4 unità con intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione e procedimento edilizio (PdC o SCIA alternativa) validamente avviato entro il 31/12/2022
  • 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

Non trattandosi di condomini, non occorre la produzione di delibera assembleare, anche se vi siano più comproprietari.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

PERSONE FISICHE SU UNIFAMILIARI O FUNZIONALMENTE AUTONOME
Persone fisiche su unifamiliari o unità funzionalmente autonome, interventi avviati nel 2020, 2021 e 2022
  • 110% per le spese sostenute fino al 30/06/2022
  • Estensione per le spese sostenute fino al 31/03/2023 se al 30/09/2022 SAL ≥ 30%

Per le zone terremotate il beneficio resta fino al 31/12/2025, con aliquota al 110%

Persone fisiche su unifamiliari o unità funzionalmente autonome, interventi avviati nel 2023
  • 90% per le spese sostenute dal 01/01/2023 al 31/12/2023, a condizione che:
    • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
    • che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
    • che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, art. 119 del D.L. 34/2020 non superiore a 15.000 euro

Per le zone terremotate il beneficio resta fino al 31/12/2025, con aliquota al 110%

IACP E COOPERATIVE
IACP e istituti similari, Cooperative edilizie a proprietà indivisa
  • 110% per le spese sostenute fino al 30/06/2023
  • Estensione per le spese sostenute fino al 31/12/2023 se al 30/06/2023 SAL ≥ 60%

Per le zone terremotate il beneficio resta fino al 31/12/2025, con aliquota al 110%

ONLUS, ADV, ASP
Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale con intervento da eseguire tramite CILAS presentata entro il 25/11/2022
  • 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

Estensione al 31/12/2025 della possibilità di fruire dell’aliquota del 110% per soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale con intervento da eseguire tramite CILAS presentata dopo il 25/11/2022
  • 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2022
  • 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

Estensione al 31/12/2025 della possibilità di fruire dell’aliquota del 110% per soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale con intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione e procedimento edilizio (PdC o SCIA alternativa) validamente avviato entro il 31/12/2022
  • 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

Estensione al 31/12/2025 della possibilità di fruire dell’aliquota del 110% per soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Associazioni sportive dilettantistiche 30/06/2022

L’Articolo 1, comma 10 Legge 197 29/12/2022 ha introdotto il comma 7-bis all’art. 119 del DL 34/2020 stabilendo che il Superbonus nella misura del 110% spetti anche per le spese sostenute per installare impianti solari fotovoltaici da parte di ONLUS, ODV e APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, realizzate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi di Ecobonus e/o Sismabonus 110% “trainanti”.
La condizione richiesta è che i suddetti immobili siano situati in centri storici soggetti ai vincoli previsti dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (immobili ed aree di notevole interesse pubblico o aree tutelate di interesse paesaggistico).
La detrazione compete nei limiti stabiliti dall’art. 119 co. 5 del DL 34/2020.
Fermo restando il limite di spesa ammesso al Superbonus previsto per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari delle ONLUS, ODV e APS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per tali interventi l’applicazione della disciplina del comma 16-ter, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 kW all’aliquota del 110%. Interventi per l’efficientamento energetico

Tra le misure volte a favorire la ripresa del mercato immobiliare, la Legge di Bilancio 2023 N. 197/2022 (Art. 1, comma 76) ha reintrodotto la possibilità di detrarre dall’Irpef lorda il 50% dell’Iva versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici degli immobili.
La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

Tra le novità introdotte in sede di approvazione definitiva del DDL di conversione del D.L. 18 novembre 2022 n. 176 cd. (Aiuti quater) recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica il cui iter di approvazione si concluderà entro il 17/01/2023, a cui sono affidate le speranze delle imprese affinchè si possa sbloccare la cessione dei crediti edilizi (Superbonus e Bonus minori), si segnalano due importanti  modifiche:

  • passano da quattro a cinque le cessioni dei crediti d’imposta per i quali si è optato per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020; (comma 4-bis art.9 DL 176/2022);
  • la possibilità di utilizzare i crediti di imposta, derivanti dalle comunicazioni di cessione e di sconto inviate all’AE entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, in 10 anni (anziché in quattro o cinque rate) su richiesta del fornitore o del cessionario. Le imprese di costruzione potranno altresì, beneficiare della garanzia SACE per ottenere liquidità.

In particolare, i commi 4-bis e 4-ter introdotti in sede di conversione nell’art. 9 del DL 176/2022, consentono di effettuare tre passaggi di cessione (in luogo delle due precedentemente consentite) in favore dei soggetti “vigilati”: banche e intermediari finanziari, dei crediti d’imposta, derivanti dalle opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020. Tale possibilità è riconosciuta anche le comunicazioni di opzione presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 176/2022

Pertanto il nuovo meccanismo di cessione prevederà:

  • una prima cessione libera (direttamente o indirettamente dopo lo sconto in fattura);
  • 3 cessioni al sistema bancario (Banche, Assicurazioni altri enti e intermediari finanziari) cd. “soggetti vigilati”;
  • una cessione dalla banche in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Con l’eccezione del Bonus Mobili (aumentato) e del Bonus Facciate (abolito) restano invariate le regole per gli altri Bonus Minori in particolare:

  • Bonus Ristrutturazioni: al 50% fino a un tetto di spesa di € 96.000 riferito alla singola unità immobiliare;
  • Bonus Mobili: al 50% fino a un tetto di spesa di € 8.000 (che scende a € 5.000 nel 2024) per arredi e gli elettrodomestici destinati ad un’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione agevolata;
  • Ecobonus: al 50-65% fino a un tetto di spesa che varia a seconda della tipologia di intervento. Per i lavori sulle parti comuni dei condomini può arrivare al 75%;
  • Bonus Barriere architettoniche: proroga al 2025 della detrazione al 75% per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche e per i Condomini solo se deliberate a maggioranza dal condominio (1/3 del valore millesimale dell’edificio);
  • Sismabonus: dal 50 all’85%, limite di spesa € 96.000;
  • Sismabonus acquisti: chi acquista da un impresa un immobile a seguito di un intervento di demolizione e ricostruzione, può usufruire di una detrazione del 75% o del 85%;
  • Bonus verde: al 36% fino a un tetto di spesa di € 5.000;

Altri incentivi Percentuale ammessa Scadenza
Bonus Casa – Ecobonus

Sismabonus

50%-65% 50%-70%-75%-80%-85% 31/12/2024
Cessione del credito – sconto in fattura Bonus Minori

Cessione del credito sconto in fattura Superbonus

31/12/2024

31/12/2025

Bonus abbattimento barriere architettoniche

  • € 50.000 x Edifici Unifamiliari
  • € 40.000 x UI per edifici composti da due a otto
  • € 30.000 x UI per edifici superiori a otto

75%

31/12/2025
Interventi su aree Sisma dal 2009

110%

31/12/2025
Bonus mobili e grandi elettrodomestici

solo in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio

50%  limite spesa max € 8.000

50%  limite spesa max € 5.000

31/12/2023

31/12/2024