I lavoratori del settore privato che lo richiedono possono consegnare al proprio datore di lavoro, una copia del Green Pass e per tutta la durata della sua validità sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

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Il Green Pass dovrà essere consegnato in busta chiusa, se cartaceo, al soggetto autorizzato al trattamento e la copia (in formato cartaceo o digitale) dovrà essere conservata secondo le misure tecniche idonee previste da normativa (sez. 2 Sicurezza dei dati personali ARTT.32 – 34 del GDPR).

Sarà necessario aggiornare la documentazione privacy: al dipendente che consegnerà spontaneamente copia della certificazione dovrà essere rilasciata un’informativa; occorrerà aggiornare il registro dei trattamenti con il nuovo trattamento posto in essere.

Quanto anticipato da CNA lo scorso 6 Novembre, è finalmente in vigore dal 21 novembre 2021 (Legge n.165/2021)

Nella suddetta norma sono chiariti altri 3 aspetti:

  1. Lavoratori in somministrazione: compete al datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice la verifica della certificazione verde, mentre all’impresa somministratrice compete l’onere d’informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni
  2. Scadenza green pass in corso di prestazione lavorativa: nel testo di legge viene recepita la regola che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati a cui il green pass scade durante la prestazione lavorati non si applica nessuna sanzione prevista e che la loro permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro
  3. Sostituzione del lavoratore nei datori di lavoro con meno di 15 dipendenti: è stato chiarito che i 10 giorni durante i quali i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti possono sostituire, trascorsi 5 giorni dall’assenza, il lavoratore sospeso perché privo di Green Pass, sono giorni lavorativi e la sostituzione è rinnovabile più volte fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.