Il primo protocollo costituisce un aggiornamento del “Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19”, che ormai tutte le imprese conoscono per averlo implementato da aprile 2020.

Il testo rimane sostanzialmente invariato nelle linee generali, con qualche aggiornamento tecnico per adeguarlo alle prassi correnti, ossia le modifiche introdotte nell’arco di questi dodici mesi dalle Circolari del Ministero della Salute, in base alle maggiori conoscenze del fenomeno.

Gli aggiornamenti riguardano in particolare:

  • la correzione della definizione di lavoro agile che diventa “lavoro agile o da remoto” (Legge 77 del 17 luglio 2020);
  • il chiarimento che in tutti i casi di ambienti di lavoro condivisi è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica, fatta salva l’adozione di dispositivi di protezione individuale di livello superiore;
  • è stato meglio definito il ruolo del medico competente, che ovviamente deve intervenire nelle situazioni di informazioni mediche dei lavoratori protette dalla Legge sulla privacy;
  • è stata aggiornata la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS- CoV-2/COVID-19 all’attuale prassi applicata dalle Aziende sanitarie locali (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020). In particolare i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Le imprese che hanno già attuato correttamente il protocollo del 24 aprile 2020 sono sostanzialmente conformi a quanto previsto dal protocollo del 6 aprile 2020.

È opportuno confrontarsi con il proprio consulente sicurezza per valutare la necessità di procedere ad una revisione della documentazione redatta.

I referenti del servizio Ambiente e Sicurezza di CNA Forlì-Cesena sono a disposizione per ulteriori informazioni.

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