la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la pubblicazione del DPCM del 3 Novembre 2020, ha separato l’attività delle estetiste e dei parrucchieri, provvedendo nell’art 3 del provvedimento alla sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona, ad eccezione di quelle individuate nell’allegato 24, tra cui i “servizi dei saloni di barbieri e parrucchieri”.

Tale misura è stata reiterata anche nei successivi provvedimenti, fino al DPCM attualmente in vigore del 14 gennaio 2021, efficace fino al 5 marzo.

Pertanto in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, la cosiddetta “zona rossa”, è prevista l’apertura dei saloni di barbiere e parrucchiere e non quella dei centri estetici.

In merito al tema sopra citato vi informiamo che il TAR del Lazio, con sentenza n. 01862/2021 ha statuito che “la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 10, lett. ii), deve essere annullata nella parte in cui, in combinato disposto con l’allegato n. 24, esclude gli “estetisti” dai “servizi alla persona” erogabili in zona rossa., (art 3 lettera h), nella parte in cui riporta il discrimine tra parrucchiere ed estetiste”.

Recita ancora la sentenza:
“Pur essendo innegabile che tutte le misure restrittive imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso siano ispirate al principio di precauzione, nel caso di specie la discriminazione fra le attività dei parrucchieri/barbieri e dei centri estetici non risulta supportata da una base istruttoria o da evidenze scientifiche, sussiste contraddizione tra l’allegato n. 24 che, tra i “Servizi per la persona”, riporta soltanto, per quanto di interesse, “Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere” e l’allegato n. 9 in cui la disciplina prevista per i “SERVIZI ALLA PERSONA” ricomprende e accomuna “acconciatori, estetisti e tatuatori”, infine l’impugnata misura appare non coerente con le misure analoghe già adottate”.

Il dispositivo è chiaro, condivisibile e rispettoso del principio di correttezza, trasparenza e buona fede cui deve ispirarsi la Pubblica Amministrazione nel suo agire.

In ossequio al disposto della sentenza del TAR, a partire da oggi e fino al 5 marzo, possono riprendere la propria attività anche i centri estetici situati in zona rossa.

Si ricorda che, una volta emanato il prossimo DPCM, si dovrà valutare se esso si adeguerà puntualmente alla sentenza o se introdurrà ulteriori distinguo sul tema dei servizi alla persona.

In tale ultimo caso le nuove disposizioni avranno la prevalenza, e sarà eventualmente necessario un ulteriore ricorso al TAR per ottenerne l’annullamento.