Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali
È prevista la possibilità di sospendere i versamenti dei contributi in scadenza a novembre 2020, nei settori individuati dai codici Ateco indicati nell’allegato 1 al decreto legge, su tutto il territorio nazionale.
La sospensione riguarda i soli contributi previdenziali e assistenziali, mentre sono esclusi i premi dovuti all’INAIL.
Inoltre, per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), la sospensione è prevista anche nei settori individuati dai codici Ateco di cui all’allegato 2 dello stesso decreto legge.
La ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il 16/03/2021, in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo la cui prima rata è da versare entro il 16/03/2021.
Misure in materia di ammortizzatori sociali
I trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Cig in deroga e assegno ordinario) di 6 settimane decorrenti dal 16/11/2020 sono riconosciuti in favore dei lavoratori in forza alla data del 9/11/2020 (data di entrata in vigore del Decreto legge).
Sono prorogati al 15/11/2020 i termini decadenziali di invio delle domande e dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni in scadenza tra il 1 e il 30 settembre 2020.
Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
- Lavoro agile e congedo straordinario nelle zone rosse
Per le sole zone rosse del territorio nazionale nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, un’indennità a carico INPS pari al 50 % della retribuzione.
- Genitori con figli disabili gravi
Possono fruire del lavoro agile ovvero, qualora ciò non sia possibile, del congedo straordinario, anche i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Le istanze andranno inoltrate all’INPS che provvederà anche al monitoraggio delle domande pervenute e qualora emerga il superamento del limite di spesa stabilito, procederà al rigetto delle domande presentate.
Bonus baby-sitting
- Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nelle zone rosse
A decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle zone rosse, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali IVS, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 €, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il bonus può essere richiesto anche in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il bonus non riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari ed è erogato mediante il libretto famiglia Inps.
Finanziamento Fondi bilaterali
I Fondi di solidarietà bilaterali, tra questi FSBA , sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziate per l’anno 2020 di 1.600 milioni di euro per le erogazioni dell’assegno ordinario con causale COVID-19, fino alla data del 12/7/2020. Lo stanziamento consente di utilizzare le somme stanziate dal c.d. decreto Agosto, per il pagamento del saldo delle prestazioni relative ai mesi di giugno e luglio (fino al 12), nonché al pagamento delle integrazioni salariali per i periodi successivi.
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
A favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del decreto legge, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, anche per la mensilità relativa a dicembre 2020 , in aggiunta alla mensilità di novembre prevista dal decreto Ristori.