Ammortizzatori sociali

Nel decreto legge 137/2020, tenuto conto che le attuali 18 settimane di integrazione salariale, previste dal decreto legge 104/2020 iniziano a scadere a metà/fine novembre per quelle imprese che le hanno chieste da luglio, è prevista una proroga della cassa integrazione d’emergenza, che si allunga di altre sei settimane.

Le nuove sei settimane di ammortizzatore sono utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021.

Per le aziende interessate dalle restrizioni, totali o parziali, del Dpcm 24 ottobre, le nuove sei settimane di integrazione sono gratuite.

Per tutte le altre aziende che, hanno terminato le precedenti 18 settimane di Cig Covid-19, le nuove sei settimane non prevedono il pagamento di addizionali, solo se hanno subito perdite di fatturato superiori al 20% (primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019); se le perdite di fatturato sono inferiori al 20% è richiesto un contributo addizionale del 9%, che sale al 18% per i datori che non hanno invece subito cali del fatturato.

I periodi di integrazione precedentemente autorizzati e collocati anche parzialmente successivamente al 15 novembre, sono imputati alle sei settimane previste dal nuovo decreto legge.

Esonero contributivo

Per le imprese che non utilizzano l’ammortizzatore d’emergenza sono previste ulteriori quattro settimane di esonero contributivo, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già utilizzate nel mese di giugno 2020, con esclusione di premi e contributi Inail, riparametrate su base mensile. L’efficacia del nuovo esonero è subordinata all’autorizzazione della commissione europea.

Sospensione versamenti contributivi novembre

Per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati alle limitazioni o chiusure di attività disposte dal Dpcm 24 ottobre, è prevista inoltre la sospensione dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. I pagamenti dei contributi sospesi, sono effettuati senza sanzioni o interessi, entro il 16 marzo 2021 in un’unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo a partire dalla stessa data.

Blocco dei licenziamenti

E’ inoltre previsto un nuovo blocco dei licenziamenti per motivi economici, individuali e collettivi, fino al 31 gennaio 2021, con la conferma tuttavia delle eccezioni già oggi previste: continuano a essere esclusi dal divieto di licenziamento, i casi di cessazione d’impresa, di fallimento, di accordo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Proroga scadenza presentazione modello 770

Per tutti i datori di lavori è prorogata dal 2 novembre al 10 dicembre 2020 la presentazione del modello 770 per la dichiarazione delle ritenute operate nel 2019.

Lavoro agile e congedo straordinario per i  genitori

Nel decreto è confermata la possibilità per i lavoratori di svolgere la prestazione in smart working, nel caso in cui un figlio fino a 16 anni di età, nel precedente decreto era prevista questa possibilità per i figli fino a 14 anni,  sia in quarantena per contatti avuti a scuola o per attività sportive  o corsi musicali e linguistici, e novità anche nel caso in cui la scuola sospenda l’attività in presenza.  Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non  possa essere svolta in modalità  agile  e  comunque  in  sua alternativa,  uno  dei  genitori potrà richiedere all’INPS una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, se il figlio ha un’età minore di 14 anni, oppure nel caso  di  figli  di  età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi  dal lavoro  senza  corresponsione  di  retribuzione.

Per maggiori informazioni contattare il servizio Paghe CNA