Misurazione della temperatura

(Attività obbligatoria all’interno dei cantieri, facoltativa negli altri casi)

Quando è associata all’identità dell’interessato costituisce un trattamento di dati, per questo devono essere rispettate le regole del GDPR e della normativa nazionale, in particolare il principio di minimizzazione dei dati, obbligo di fornire idonea informativa privacy e aggiornare il registro dei trattamenti.

DIPENDENTI

  • È consentito rilevare la temperatura ma non registrare il dato acquisito. Solo nel caso in cui sia rilevato il superamento della soglia stabilita dalla legge (37,5°) o comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro è consentito identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura.
  • Fornire informativa sul trattamento di dati personali.

CLIENTI O VISITATORI OCCASIONALI

  • Anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.
  • Fornire informativa sul trattamento dei dati personali.

In entrambi i casi il dato acquisito può essere sostituito da un codice identificativo conosciuto solo dall’impresa per le finalità interne, in modo tale da non consentirne la comprensione a soggetti esterni.

Indicazioni per il datore di lavoro

  • Può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati, i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti, ovvero su specifica segnalazione del medico competente nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.
  • Non può comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.
  • Non può diffondere o comunicare a terzi i dati trattati al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. richiesta da parte dell’Autorità sanitaria); i dati devono essere trattati solo per finalità di prevenzione dal contagio.
  • Deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle Autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi (anche nel caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno dello stesso sito produttivo che risultassero positivi al Covid-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’Autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti).
  • Deve, in caso di isolamento momentaneo o allontanamento del lavoratore dovuto al superamento della soglia di temperatura o alla comparsa di sintomi da infezione respiratoria, garantirgli la riservatezza e la dignità. Tali garanzie devono essere assicurate anche quando il lavoratore comunichi all’ufficio personale di aver avuto contatti con soggetti contagiati.
  • È consigliabile definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati; in particolare occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie.

Autodichiarazione

il datore di lavoro può (in alternativa o in aggiunta alla misurazione della temperatura) richiedere al lavoratore e ai visitatori esterni di produrre una autodichiarazione in cui si attesti:

  • la non provenienza da zone a rischio;
  • la mancanza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19;
  • di aver compreso che in presenza di temperatura corporea superiore a 37,5° o di sintomi da infezione respiratoria, vige la preclusione di accesso allo stabile.

La ricezione di questa dichiarazione costituisce un trattamento di dati personali e dovrà rispettare la privacy, in particolare dovranno essere raccolti solo dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19. Ad esempio, occorre astenersi dal chiedere informazioni aggiuntive come l’identità della persona positiva al Covid-19 con cui il lavoratore sia eventualmente entrato in contatto o altri dettagli relativi alla sfera privata.

Medico competente

  • Rimane il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori, il medico può però segnalargli “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti”, per consentire che vengano collocati in ambiti meno esposti al rischio di infezione. L’azienda provvederà alla loro tutela sempre nel rispetto della privacy.
  • La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, ma anzi è prevista la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, che dovranno essere effettuate nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
  • Per il rientro dei lavoratori dopo l’infezione da Covid-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Team Privacy ICT di CNA Forlì-Cesena