Ricordiamo che, dal 4 maggio 2020, trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 e sono superate le disposizioni più restrittive di cui alle precedenti ordinanze regionali.

È pertanto consentita la vendita di cibi e bevande da asporto da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, etc.) e da parte delle attività artigianali che vendano per asporto (quali a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l’accesso in base ad ordinanze regionali (spiagge e arenili) o comunali, secondo quanto disposto dall’ art. 1 c.1 lett.aa) del DPCM 26 aprile 2020, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Non è più necessaria quindi la previa prenotazione telefonica o on line.

L’asporto è altresì consentito negli esercizi di somministrazione e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante.

Pertanto per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che vogliono offrire il servizio d’asporto lo porranno fare senza alcuna prenotazione anticipata dell’ordine e consegna diretta al cliente nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.