Con il DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” in vigore dal 17.3.2020, sono state introdotte specifiche misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da COVID-19.

Tra le misure previste, l’art. 65 del citato Decreto ha introdotto, per il 2020, uno specifico credito d’imposta (c.d. Bonus “negozi e botteghe”) a favore degli esercenti attività d’impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

Il bonus in esame, finalizzato a ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza “coronavirus”:

  • spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
  • non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020.

Pertanto, il credito d’imposta in esame spetta alle imprese esercenti le attività sospese dal citato DPCM 11.3.2020 nel periodo dal 12.3 al 25.3.2020, termine prorogato fino al 13.4.2020.

Il credito d’imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo, utilizzabile a decorrere dallo scorso 25.3.2020: “6914” – “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”. Merita evidenziare che quale “anno di riferimento” va riportato l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (2020).

L’Agenzia delle Entrate ha fornito poi altri chiarimenti importanti sul tema.

  • Il primo, è che il credito d’imposta spetta sui canoni di locazione di “botteghe e negozi” relativi al mese di Marzo 2020, qualora pagati, e non in relazione al canone pattuito a prescindere dal suo pagamento. La ratio della norma, nonostante parli genericamente di un tax credit del 60% dell’ammontare del canone di locazione senza specificare altro, è infatti quella di ristorare il soggetto dal costo sostenuto per il suddetto canone. Solo a pagamento avvenuto è quindi possibile la sua compensazione nel mod. F24, con decorrenza dal 25/03/2020, senza che sia stato previsto un termine massimo di utilizzo. Questo può significare che se il canone di Marzo 2020 viene pagato in ritardo (a seguito di pattuizione in tal senso tra le parti), sarà solo da tale momento che maturerà il tax credit che quindi potrà essere utilizzato in compensazione.
  • L’altro chiarimento riguarda, invece, la categoria catastale degli immobili agevolabili che sono solo quelli in C/1. Nessuna estensione quindi a immobili rientranti in altre categorie catastali anche se con destinazione commerciale, tra cui la categoria D/8 “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”.

CNA ha proposto diversi emendamenti al DL 18/20202, da apportare in sede di conversione. In relazione all’art 65 DL 18/20202, è stato richiesto di estendere il credito d’imposta sulle locazioni anche agli immobili classificati C/2 e C/3.

La proposta emendativa in esame intende estendere a favore dei soggetti che esercitano la professione di artigiano, il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 in ordine a quegli immobili rientranti nella categoria catastale C/3 (laboratori per arti e mestieri). Parimenti, la spettanza di una agevolazione di questo tipo dovrebbe essere estesa ove l’esercizio dell’attività d’impresa comporti l’impiego di locali per il deposito di merci, di locali di sgombero ovvero di sottotetti.

Infine, si ritiene che visti i chiarimenti del Ministero sulle “consegne a domicilio” concesse a diverse imprese che pur rimanendo chiuse al pubblico, possono continuare a lavorare con la presa degli ordini telefonici/via internet, si ritiene possibile anche per queste aziende la richiesta del credito d’imposta in oggetto.