In particolare, il committente è obbligato in solido con il subfornitore, relativamente ai crediti retributivi, comprese le quote Tfr, contributivi e assicurativi, dei dipendenti del subfornitore stesso, entro il limite di due anni dalla cessazione della subfornitura.

Sulla base di tale assunto l’Ispettorato ritiene pertanto che il principio di solidarietà fissato dalla Corte Costituzionale, sia estendibile anche:

  • nell’ambito dei rapporti tra consorzio e società consorziate;
  • nelle ipotesi di distacco e distacco internazionale;

Resta inoltre confermato, l’attuale regime di solidarietà riservato al contratto di trasporto e ai contratti di somministrazione di lavoro.

I nostri Uffici CNA sono a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Tag: