Tali casi vengono equiparati al ricovero ospedaliero e conseguentemente devono essere considerati tali anche ai fini della tutela previdenziale, ove prevista, e della correlata certificazione medica da produrre.

L’Istituto si focalizza sulle seguenti due fattispecie:

  1. situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;
  2. situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire per gli aspetti dell’indennità Inps come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.

Infine, è opportuno ricordare che qualora la struttura sanitaria rilasci un certificato in modalità cartacea, il lavoratore deve inviare all’INPS il certificato di diagnosi e al datore l’attestato di malattia, entro 2 giorni dal rilascio, secondo i canali tradizionali.
Riferimenti: INPS Messaggio n. 1074 del 09/03/2018; INPS Circolare n. 99/1996; INPS messaggio n. 3701/2008; INPS Circolare 136/2003.

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