Tutte le nuove imprese dovranno produrre i documenti di valutazione fin dalla loro costituzione e dovranno prevedere l’immediata rielaborazione del documento di valutazione a fronte di significative variazioni che incidano sulla valutazione dei rischi.
Grazie alla Legge 161/14, provvedimento intervenuto per chiudere la procedura di infrazione dell’Unione europea sulla tempistica italiana della valutazione dei rischi, le imprese non potranno più contare sui novanta giorni (previsti dal D.Lgs. 81/2008) per predisporre il documento di valutazione dei rischi.
La norma introdotta, rende di fatto inutile il termine dei 90 giorni per l’elaborazione finale del DVR in caso di nuova impresa ed il termine dei 30 giorni per la rielaborazione formale del DVR in caso di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro.
Il Datore di lavoro, infatti, “deve dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione”, della valutazione dei rischi effettuata e, dal momento che tale "idonea" documentazione dovrà contenere gran parte degli elementi poi riportati nel documento di valutazione, è da ritenere che, nei fatti, la nuova legge anticipi la redazione di tale documento al momento stesso in cui viene avviata l’attività.
In altre parole, tutte le nuove imprese dovranno produrre i documenti di valutazione fin dalla loro costituzione e dovranno prevedere l’immediata rielaborazione del documento di valutazione a fronte di significative variazioni che incidano sulla valutazione dei rischi.
Tali nuovi adempimenti sono oggetto di perplessità e dubbi di particolare rilievo, tenendo conto delle pesanti sanzioni previste in materia di valutazione dei rischi.
Per eventuali chiarimenti e delucidazioni in merito è possibile contattare i referenti Ambiente Sicurezza di CNA.