Recepita la Direttiva Europea: vigilanza sull’attuazione
Con la pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale si è, finalmente, concluso l’iter di recepimento della Direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
“Come CNA – dichiara Marco Boscherini, responsabile Area Rappresentanza di Forlì-Cesena – esprimiamo soddisfazione per le modifiche introdotte, fortemente sollecitate anche dalla nostra Confederazione.
Naturalmente occorrerà vigilare sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni (sono in vigore dal 1° gennaio 2013), per poterne valutare l’efficacia individuando, se necessario, eventuali miglioramenti”.
“La nuova disciplina – spiega Boscherini – rafforza la tutela dei creditori attraverso una migliore definizione dell’ambito di applicazione, l’introduzione di termini di pagamento non derogabili da parte delle Pubbliche amministrazioni e l’irrigidimento dell’impianto sanzionatorio.
Il nuovo decreto distingue, inoltre, tra transazioni commerciali fra imprese e transazioni fra imprese e Pubbliche Amministrazioni, riconoscendo alla prima tipologia una maggiore flessibilità nei rapporti contrattuali.
Ecco le principali novità:
• nei contratti fra imprese il termine di pagamento dovrebbe non superare i 60 giorni. Termini superiori devono essere espressamente pattuiti, giustificati e non gravemente iniqui (il precedente decreto nulla prescriveva in merito alla fissazione di termini contrattuali fra imprese);
• nei contratti fra imprese e Pubbliche Amministrazioni viene stabilito un termine perentorio di 30 giorni che può essere prorogato fino a un massimo di 60 giorni in casi specifici o di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.
Altro aspetto importante riguarda gli interessi di mora :
• il tasso di interesse legale di mora viene calcolato sulla base del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali (precedentemente era prevista una maggiorazione di 7 punti);
• nel contratto fra imprese e Pubbliche Amministrazioni è fatto divieto di fissare un tasso di interesse moratorio inferiore al tasso di interesse legale di mora;
• nei contratti fra imprese può essere stabilito un tasso di interesse moratorio diverso da quello legale purché sia concordato tra le parti e non sia iniquo;
• gli interessi si applicano automaticamente, una volta superati i tempi contrattuali, non presupponendo una esplicita richiesta al debitore;
• si stabilisce un risarcimento forfettario a favore del creditore di 40 euro e il diritto al risarcimento per le spese sostenute per il recupero del credito”.
“Il decreto lascia, però – precisa Boscherini – alcuni aspetti ancora non chiariti. In particolare, la mancanza di un esplicito riferimento ai lavori pubblici, nell’ambito della definizione delle transazioni commerciali (relative alla fornitura di merci e alla prestazione di servizi dietro corrispettivo) oggetto delle disciplina”. “Riteniamo come CNA – conclude Boscherini – che sia necessaria l’emanazione di una norma di raccordo fra le disposizioni che regolano i rapporti contrattuali nel settore dei lavori pubblici. Infine manca nel Decreto legislativo una precisa attribuzione all’Autorità del potere di intervento, di indagine e sanzionatorio, nei confronti di grandi imprese che attuano comportamenti illeciti. Va, tuttavia, evidenziato come lo Statuto stesso abbia incluso le violazioni reiterate alla disciplina sui pagamenti tra le azioni di abuso di dipendenza economica, assoggettandole alla Autorità garante della concorrenza, per la disciplina della subfornitura”.