Art.34 comma 1 e comma 1 bis del Decreto Legislativo 81/08: facciamo chiarezza.

Al fine di rispondere  a molti quesiti in merito alla figura del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi all’interno della propria impresa è bene puntualizzare cosa definisce il comma 1 dell’art.34 del TU e cosa invece definisce il comma 1bis del medesimo articolo introdotto dal decreto legislativo 106 del 2009.
Il comma 1 stabilisce che tutti i datori di lavoro che rientrano nei limiti dimensionali previsti dall’allegato 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2088, n.81(TU), possono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso e di prevenzione incendi.
Invece il comma 1 bis dell’articolo 34 del TU intende disciplinare una fattispecie diversa: i datori di lavoro che affidano il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne o esterne all’impresa, possono svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi solamente nel caso che occupino fino a cinque lavoratori.