A far data dal 11 Maggio 2012 deve essere riscosso dal rivenditore, all’atto della vendita di ogni veicolo nuovo in Italia, un contributo ambientale per i costi di gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) dei veicoli a fine vita.
Il DM 11 aprile 2011 n. 82, art. 7 prevede la definizione di un contributo a copertura dei costi per la raccolta e gestione dei pneumatici fuori uso (PFU), che deve essere riscosso dal rivenditore del veicolo all’atto della vendita di ogni veicolo nuovo in Italia. Questo contributo deve essere poi versato a cura del rivenditore in un apposito fondo costituito presso l’ACI.
A distanza di mesi con il decreto Direttoriale n. 3271 del 26/4/2012 è stata determinata l’entità del contributo e fissata la data di partenza (11/5/2012) per la sua riscossione.
Pertanto a far data dal 11 Maggio 2012, ogni fattura rilasciata a seguito di vendita di un veicolo nuovo (esclusi quindi quelli USATI) in Italia, dovrà riportare in un’apposita riga il contributo, a carico del cliente, per le spese di smaltimento dei pneumatici usati (PFU) del veicolo in vendita. La riga con indicato il contributo deve riportare la dicitura:
“Contributo ambientale per il recupero degli pneumatici fuori uso ai sensi dell’art. 7 del D.M. 11 aprile 2011 N.82”
Il contributo dovrà poi esser versato tramite RID, entro il 15 del mese successivo al mese di immatricolazione o di vendita all’utilizzatore finale per quelle non immatricolate, al Fondo specifico gestito dall’ACI e controllato dall’apposito Comitato di Gestione.
L’iscrizione al Fondo per tutti coloro che risultano venditori o rivenditori di veicoli nuovi, deve esser fatta utilizzando il sito internet:www.pneumaticifuoriuso.it, disponendo di una casella postale mail PEC.
Per qualsiasi informazione contattare il Referente Ambiente e Sicurezza dell’ufficio CNA di appartenenza.