In data 25 gennaio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto , entrato in vigore il giorno stesso (che dovrà essere convertito in legge nei successivi 60 giorni), che viene a stabilire alcune norme in materia di commercializzazione di sacchi per asporto di merci, nel rispetto dell’ambiente e di fatto, integrandosi con disposizioni legislative precedenti viene ad eliminare i sacchetti di plastica monouso definendo cosa si intende per sacchetto biodegradabile in base ad una disposizione UNI EN 19432.2002considerando conseguenzialmente  fuori legge tutte le vecchie buste di plastica. L’obbligo di biodegradabilità riguarda i sacchetti di spessore inferiore a 200 micron destinati al commercio alimentare e 100 micron ad altre merceologie.

La norma riguarda solo i sacchetti e le buste di plastica “a perdere” e quindi non si applica alle borse e ai sacchetti che risultano e possono essere riutilizzabili più di una volta.

In sintesi non si potranno più usare a partire dal 31 luglio 2012:

– i vecchi sacchetti in polietilene (PE) che non sono biodegradabili e non sono compostabili;
– finti nuovi sacchetti “ecologici” (oxodegradabili in polietilene) che non sono biodegradabili e compostabili;
– nuovi sacchetti di plastica riciclata (non biodegradabile non compostabile).

Si potranno e/o dovranno invece usare:

– i nuovi sacchetti biodegradabili e compostabili al 100%;
– i sacchetti di carta;
– le borse in cotone, juta, tessuto, carta di riso, in prolipropilene, anche in plastica riciclata o in plastica polietilene con uno spessore superiore a 200 micron e quindi riutilizzabili.

Il tutto sarà regolamentato attraverso un apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le commissioni parlamentari competenti e notificato secondo le disposizioni, comunitarie che dovrà necessariamente essere emesso entro il 31 luglio 2012.

Tale provvedimento di legge dovrà contenere soprattutto le eventuali caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili e le relative modalità di informazione al consumatore, nonché le indicazioni e le condizioni consentite relative alla commercializzazione dei sacchi per l’asporto costruiti con materiale non biodegradabile (es. sacchetti di plastica riciclata).

A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchetti non conformi alle norme suesposte sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000 aumentata fino a 4 volte se la violazione riguarda quantità ingenti dei sacchetti stessi o un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.


Per informazioni:
Laura Pedulli tel. 0543 770175 – email: laura.pedulli@cnafc.it