Il passaggio tra il 2011 e il 2012 ha segnato molte novità e forse qualche disorientamento in merito ai rimborsi delle accise.

Innanzitutto in merito ai rimborsi 2011, anticipando di molto i tempi rispetto agli anni precedenti, al fine di rendere più celere la fruizione del beneficio, l’Agenzia delle Dogane ha aperto i termini per la presentazione delle istanze per il rimborso delle accise relative agli acquisti di gasolio effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, già dal 4 gennaio 2012. In tale occasione ha anche determinato l’ammontare del beneficio, che è variabile in quanto nel corso dell’anno ci sono stati diversi aumenti dell’aliquota e il rimborso spettante va ricostruito considerando, come periodo di riferimento, le fatture di acquisto del gasolio.
Come per lo scorso anno, la circolare precisa che i soggetti che hanno diritto sono coloro i quali con mezzi di peso uguale o superiore alle 7,5 ton. hanno fatto “uso commerciale” di gasolio (trasporto merci in conto terzi e in conto proprio). I consumi effettuati possono essere comprovati unicamente mediante le relative fatture d’acquisto

Il rimborso dell’importo può essere richiesto in forma diretta oppure in compensazione tramite il modello F24, entro il limite annuale di 250 mila euro (limite che invece – lo anticipiamo – sarà superabile per il 2012).
Il credito in compensazione può essere utilizzato decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda (silenzio- assenso) e il codice tributo da indicare nel modello suddetto è il 6740.
Per le eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno in corso, deve essere presentata – entro il 30 giugno 2013 – apposita domanda di rimborso in denaro agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti. Presso gli uffici CNA sono disponibili tutte le informazioni operative e la modulistica per i rimborsi…

Per quanto riguarda l’anno 2012, l’art. 61 del decreto sulle liberalizzazioni (DL 1/2012) modifica il regolamento che disciplina la procedura per ottenere il rimborso delle accise (D.P.R 277/2000), innovando diversi aspetti. (ricordiamo a tutti che attualmente il rimborso accise corrisponde a € 189,00 ogni 1000 litri di gasolio consumato). Vediamo le principali novità.
TRIMESTRALIZZAZIONE DEI RIMBORSI – La richiesta per ottenere la misura deve presentarsi, a pena di decadenza dal diritto, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui sono stati eseguiti i consumi; di conseguenza, anche il chilometraggio da specificare nella domanda sarà quello registrato alla fine del trimestre oggetto della domanda di recupero.
ALLUNGAMENTO SCADENZA DEL CREDITO – Viene allungata la scadenza entro la quale il credito di imposta è utilizzabile in compensazione: in pratica ci sarà un anno di tempo in più, visto che il decreto fissa tale scadenza al 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito.
AUMENTO VALORE ASSOLUTO DEL CREDITO – L’ammontare del credito di imposta per il rimborso delle accise, non è soggetto al limite di utilizzo di 250.000 euro annui, fissato in generale per tutti i crediti di imposta dall’art.1, comma 53 della Legge 244/2007.
MISURA STRUTTURALE – Il rimborso delle accise per gli autotrasportatori diventa una misura strutturale. Pertanto, ogniqualvolta, in futuro, verranno decisi nuovi incrementi della accise, non ci sarà bisogno (com’è invece stato finora) di una norma specifica che riconosca il diritto delle imprese di autotrasporto a recuperare questi incrementi. Ciò vale anche per quegli aumenti che potranno essere decisi nel 2012 con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane

Per informazioni:
Lorenzo Corallini tel 0547 317525 – email lorenzo.corallini@cnafc.it