Sinistri stradali: sì alla cessione del credito senza formalità

Il credito che deriva da un risarcimento danni da sinistro stradale non ha natura di credito "personale", con la conseguenza che può essere ceduto liberamente, senza alcuna formalità. Lo ha stabilito la Prima Sezione del Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 7 luglio 2011, n. 3555.

La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seg. c.c., si definisce come un contratto consensuale a forma libera, non essendo prescritta dalla legge una particolare forma, ed inquadrabile fra i negozi a causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio in quanto la titolarità del credito si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell’accordo intercorrente fra detti soggetti.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale non può qualificarsi strettamente personale e deve escludersi che esista nel nostro ordinamento una norma di legge che direttamente, o almeno indirettamente, ne vieti la cedibilità, e che pertanto il danneggiato da un sinistro stradale può cedere – non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi – il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso.

In buona sostanza la “pretesa” delle compagnie di assicurazioni di mettere in discussione la cessione del credito operata dalle carrozzerie è una pretesa priva di qualsiasi fondamento giuridico, così come si legge in maniera evidente nella sentenza del giudice di pace di Palermo.