Il Con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G. U. del 15 novembre 2011 è confermata anche per l’anno 2011, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, nella misura dell’11,50%.
I Datori di lavoro interessati sono quelli individuati dai codici Istat 91, dal 45.1 al 45.45.2.
La riduzione si applica sui contributi a carico impresa dovuti all’INPS, con esclusione di quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dello 0,30 destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, e sui premi INAIL ma solo all’ammontare delle contribuzioni per il lavoro svolto dagli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.
La riduzione è subordinata alla presentazione alla Sede INPS competente per territorio, dell’apposita dichiarazione di responsabilità e della autocertificazione dei requisiti da presentare all’INAIL, che attestino l’assenza di condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di salute e sicurezza nei lavoro nel quinquennio precedente, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili.
Si rimane in attesa della consueta circolare INPS con la quale l’istituto impartirà le disposizioni per il conguaglio a credito delle imprese.
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