La regione Emilia Romagna, con circolare n. 14BIS del 15/09/2011, ha prorogato il termine entro il quale il cittadino può predisposizione l’autocertificazione, senza dover pagare il ticket massimo. Tale data,  che era originariamente prevista al 17 settembre, passa al 1° ottobre.

Per fare chiarezza, siccome tale termine,  ha ingenerato nei cittadini qualche confusione ritenendo l’ultimo giorno utile per la presentazione dell’autocertificazione, è bene precisare che tale termine va rispettato solo da quei  soggetti che, presentandosi ai servizi specialistici o alle farmacie per degli esami o per acquisto di farmaci si trovano sprovvisti dell’autocertificazione, e quindi per non incorrere nel pagamento del ticket massimo, debbo provvedere,  entro 60 giorni di tempo, a regolarizzare la propria posizione all’AUSL attraverso la compilazione e la presentazione della specifica autocertificazione.

Resta comunque garantita a tutti  la prestazione senza applicare il nuovo ticket. A fronte della consegna (entro i 60 giorni) dell’ autocertificazione l’AUSL provvederà ad individuare l’importo eventualmente dovuto e ad invitare l’assistito al pagamento della quota dovuta. Trascorsi invece inutilmente i 60 giorni dalla data di erogazione della prestazione, in caso di mancata consegna dell’autocertificazione sarà comunque applicata la quota massima prevista.

Dal 2 ottobre 2011 se al momento della prenotazione o al momento di ritirare farmaci, non si è in possesso dell’autocertificazione sarà applicato il ticket massimo (come per i redditi familiari fiscali sopra i 100mila euro). Quindi questa “scadenza” deve ritenersi efficace solo per coloro che dovranno effettuare delle prestazioni sanitarie entro il 1° ottobre in quanto, per vedersi applicare i nuovi ticket, dovranno essere in possesso dell’autocertificazione. In caso contrario avranno comunque 60 giorni di tempo per regolarizzarsi.

Quindi NON ci sono termini perentori per presentare l’autocertificazione; la stessa si può fare anche qualche giorno prima di dover effettuare una prestazione sanitaria:

Non devono fare alcuna autocertificazione le persone esenti totali; le persone esenti per patologia devono fare l’autocertificazione perché tutte le prestazioni non comprese nella loro esenzione sono soggette a ticket. Inoltre non devono fare questo tipo di autocertificazione i bambini fino a 6 anni e persone anziane dai 65 anni, con reddito familiare lordo inferiore a 36.152 (esenti per età e reddito) in quanto dovrebbero già essere in possesso dell’esenzione ticket avendo, nei mesi scorsi, presentato una specifica autocertificazione all’AUSL di competenza.

Per compilare l’autocertificazione ci si può rivolgere agli uffici del Patronato EPASA e del CAF in tutte le sedi territoriali CNA.


Per saperne di più