Novità e semplificazioni per le imprese

La Gazzetta Ufficiale n. 110, del 13 maggio 2011, ha pubblicato il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 dal titolo: "Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia".

Il Decreto, all’art. 6, introduce una serie di semplificazioni in materia di privacy fortemente perseguite dal tavolo delle associazioni imprenditoriali (dove CNA Nazionale ha ribadito l’esigenza di ridurre costi burocratici non più sopportabili per le imprese e, particolarmente, per le p.m.i. e le imprese artigiane) in collaborazione col Ministero della pubblica amministrazione e l’innovazione.
Il comma 1, lettera a) dell’art. 6 ridimensiona fortemente l’ambito di applicazione del Codice della privacy stabilendo che: "in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese".

Quindi, la protezione della riservatezza dei dati personali è limitata ai cittadini (cioè alle persone fisiche) e non trova applicazione nei rapporti tra imprese; o meglio, i dati delle persone giuridiche, imprese, enti e associazioni possono essere trattati senza vincoli (non sono più necessarie informative e richieste di consenso) purchè si tratti di trattamenti per le normali finalità amministrativo-contabili.

L’esonero dall’obbligo del consenso riguarda anche i dati sensibili contenuti nei curricula, infatti il punto 4) del comma 2 dell’art. 6 del decreto Sviluppo introduce una apposita deroga all’interno del comma 3 dell’art. 26 del Codice.

Ma la maggiore tra le novità introdotte con il decreto riguarda – almeno nella prospettiva di semplificazione perseguita dal Governo – l’esonero dall’obbligo di predisposizione del DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza). "Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B".

Un’ultima semplificazione introdotta dal punto 69 del comma 2 dell’art. 6 del decreto per lo sviluppo riguarda il marketing cartaceo; infatti il decreto estende anche agli indirizzi postali il regime dell’opt-out di recente introdotto nel nostro ordinamento in materia di trattamento dei numeri telefonici degli abbonati per l’esercizio del marketing telefonico.

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