È compito del Pubblico Esercizio regolare il volume delle emissioni sonore, nonchè impedire lo schiamazzo dei clienti.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 5 aprile 2011, n. 13599, ha stabilito che "risponde della contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, codice penale, il gestore di un locale che ometta di controllare il volume delle emissioni sonore musicali prodotte all’interno del locale e di impedire schiamazzi da parte degli avventori del locale stesso, in particolare durante l’orario notturno".

Infatti, decidendo su un ricorso preposto dal gestore di un locale di bar-pizzeria sito in una zona centrale della città, ha condannato per il reato ex. art. 659 c.p. per avere, in orario notturno, disturbato la quiete degli abitanti che risiedevano nei pressi del locale, diffondendo musica ad alto volume fino a notte fonda e non impedendo lo schiamazzo dei clienti.


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