Alle lavoratrici autonome, in caso di adozione e affidamento, viene esteso il beneficio all’indennità di maternità a cinque mesi, anzichè tre.
Con l’estensione, operata dal Jobs Act, si ampliano le tutele genitoriali, previste in via sperimentale per l’anno 2015, e vengono modificati gli articoli 28 e 66 e 67 del T.U. sulla maternità/paternità.
Il padre lavoratore autonomo può quindi fruire dell’indennità di paternità a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola a titolo principale, pescatrice autonoma della piccola pesca).
L’INPS, con recente circolare, riconosce l’estensione delle tutele in materia di paternità e maternità, al padre, iscritto ad una delle Gestioni INPS per i lavoratori autonomi, che si trovi ad essere l’unico genitore al verificarsi della morte o grave infermità della madre lavoratrice, o in caso di abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo del figlio al padre.
Spetta il diritto all’indennità fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice: 3 mesi dopo il parto più eventuali periodi di congedo di maternità ante partum non goduti.
L’Istituto precisa che, come per la madre, anche il padre, lavoratore autonomo non ha l’obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità.
L’indennità di paternità è riconosciuta a domanda dell’interessato, e le domande vanno presentate anche per gli eventi già verificatisi, purchè presentati all’INPS compente entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.

ADOZIONE E AFFIDAMENTO: PARITA’ CON LE LAVORATRICI DIPENDENTI
L’indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, è stata equiparata a quella spettante alle lavoratrici dipendenti: per un periodo di 5 mesi, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento, con riferimento agli ingressi in famiglia verificatisi dal 25 giugno 2015 in poi.
La lavoratrice, durante il periodo di maternità richiesto, deve risultare iscritta ad una delle Gestioni INPS dei lavoratori autonomi, in regola con i versamenti contributivi a copertura dei periodi indennizzabili.
Anche in questo caso non sussiste l’obbligo di astensione dall’attività autonoma ai fini dell’indennità di maternità. Con il recepimento di queste normative si  è riconosciuta piena legittimità ad un diritto che supera le disparità, che per troppo tempo hanno caratterizzato la figura del lavoratore autonomo.

I lavoratori e le lavoratrici autonome  interessate, possono rivolgersi al Patronato EPASA disponibile, oltre che per dare le informazioni necessarie, anche per istruire le eventuali pratiche.