L'INPS comunica le modalità di rimborso dei voucher telematici acquistati dopo il 17 marzo 2017, data di abolizione della regolamentazione sul lavoro accessorio, in quanto non più utilizzabili fin da tale data.

In particolare, i soggetti interessati dovranno presentare domanda di rimborso presso le sedi INPS utilizzando il modello SC52, comunicando i seguenti dati:

  • titolo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
  • data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
  • per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
  • per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

I committenti dovranno inoltre allegare la ricevuta di pagamento, per tutti i tipi di pagamento, fatta eccezione per quelli effettuati tramite mod. F24.

Riferimento: INPS, messaggio n.4405 del 7.11.2017

L'INPS chiarisce inoltre  che i buoni lavoro richiesti entro il 17 marzo 2017 possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017.
Pertanto:

  • non sarà consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data di inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017;
  • eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018, anche se con data inizio della prestazione antecedente alla stessa data dell'1° gennaio 2018, verranno cancellate d'ufficio dall'INPS, senza alcun avviso per il committente;
  • nel caso di prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018 (prestazioni a cavaliere dei due anni), verranno cancellate d'ufficio le sole prestazioni relative al 2018.

In riferimento ai buoni utilizzati tramite la procedura telematica, l'istituto chiarisce che le prestazioni effettuate fino al 31.12.17 dovranno essere consuntivate dal committente entro il 15.01.18. Dal giorno successivo l'accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio sarà infatti inibito. Prima di inserire delle prestazioni in procedura, i committenti dovranno inoltre verificare la capienza del proprio portafoglio virtuale poiché dal 18.03.17 non è più possibile effettuare nuovi versamenti.

I committenti potranno chiedere all'INPS entro il 31 marzo 2018 il rimborso delle somme versate e non utilizzate alla data del 31.12.17, tramite il mod. Sc52 (voucher cartacei acquistati presso l'INPS, on line, presso gli uffici postali, ovvero scaduti anche se acquistati presso le tabaccherie e le banche autorizzate).
Infine, fermo restando il periodo di validità delle funzioni di pagamento e rimborso dei buoni PEA (12 mesi dall'emissione per tabaccai e banche) e Postali, l'istituto invita sia i committenti che i lavoratori, a procedere celermente all'incasso/rimborso degli stessi. Adempimenti che per i buoni PEA dovranno essere effettuati in ogni caso entro il 16.03.2018 (termine ultimo di scadenza dei 12 mesi successivi al 17.03.17, ultimo giorno di possibile emissione).
L'INPS si riserva invece di fornire successive informazioni in merito ai bonus baby sitting.

Riferimenti: D.L. 17 marzo 2017, n.25; INPS, messaggio n.4752 del 28.11.2017