In sostanza, viene estesa anche alle imprenditrici e alle autonome  la medesima possibilità di cui godono e già  fruiscono le lavoratrici dipendenti e parasubordinate (autonome iscritte alla Gestione separata INPS) pubbliche e private, per effetto della misura sperimentale introdotta con l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro Fornero). Nei limiti delle risorse disponibili, viene disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la corresponsione del voucher per l’acquisto di servizi in precedenza citati.

Valore del voucher
Sono tuttavia previste alcune differenze tra le madri autonome e le dipendenti:

– Per le lavoratrici dipendenti il buono ha un valore di 600 euro al mese per massimo di sei mesi ed un totale di 3.600 euro,
– Per le lavoratrici autonome o imprenditrici il buono ha lo stesso valore mensile, ma per la durata massima di tre mesi e per un importo totale di 1.800 euro, lo stesso delle lavoratrici parasubordinate.

Da precisare che l’agevolazione spetta per ogni figlio, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale. E’ riconosciuto in via sperimentale anche alle lavoratrici autonome e, affinchè il voucher baby-sitting diventi operativo, è necessario attendere il decreto attuativo entro i primi di marzo 2016.

La domanda deve essere presentata all’INPS in modo esclusivo, attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN “dispositivo” oppure  tramite Patronato.

Per l’invio della domanda è necessario aver presentato dichiarazione ISEE valida.