Il provvedimento altresì introduce importanti modifiche al codice degli appalti, in particolare le novità più rilevanti riguardano:
– superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti entro 180 gg. da un regolamento unico;
– innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l’affidamento con procedura negoziata con 3 operatori;
– Il massimo ribasso è consentito per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
– la soglia per gli affidamenti diretti resta a 40.000 euro;
– è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti;
– l’anticipazione del 20% del prezzo viene esteso a ogni tipo di appalto, anche ai servizi e forniture;
– il limite dei lavori in subappalto sale dal 30% al 50% dell’importo complessivo del contratto;
– il pagamento diretto dei subappaltatori, ossia il pagamento diretto dei subaffidatari deve essere riconosciuto dalle stazioni appaltanti su richiesta dell’impresa;
– eliminato l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori;
– le imprese ai fini della qualificazione per la partecipazione alle gare di appalto, potranno dimostrare i requisiti tecnico-economici, utilizzando i lavori svolti negli ultimi 15 anni. (precedentemente il limite era 10 anni);
– eliminato il rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici;
– vengono ripristinati gli incentivi del 2% per i tecnici della PA;
– eliminato l’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;
– la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell’albo gestito dall’Anac;
– le varianti di importo inferiore al 50% relative a progetti definitivi già approvati dal Cipe non dovranno essere rimesse di nuovo al Cipe ma potranno essere autorizzate direttamente dalla stazione appaltante.

Le Norme in vigore dal 19/04/20019 dovrebbero favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.