CNA Produzione resta, pertanto, con coerenza sulla propria posizione, ritenendo che l’unica soluzione sia l’abrogazione della misura e per questo continuerà le sue azioni legali a diversi livelli.

Sul fronte procedurale il provvedimento definisce le modalità ed i termini per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto in fattura, in luogo della spettante detrazione.

Va sottolineato che per accedere allo sconto in fattura, il cliente necessita “dell’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato”.

In altri termini, lo sconto in fattura è applicabile solo con il consenso dell’operatore che effettua l’intervento/fornitura.

In caso l’impresa dia il proprio assenso al cliente allo sconto in fattura, “il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, la procedura non verrà accettata.”

Il provvedimento prevede che la quota di credito che non è stata utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, è in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e a intermediari finanziari.

Le comunicazioni relative alla cessione potranno essere effettuate a partire del 16 ottobre 2019.

Ad oggi il sistema CNA ha messo in campo numerose azioni al fine di abrogare il provvedimento:

  • Ricorso alla Commissione Europea;
  • Ricorso all’aurorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  • Ricorso al TAR;
  • Petizione on – line su change.org denominata “pernoièno” a cui è ancora possibile aderire http://chng.it/zcCDwRc56C

Inoltre CNA Produzione, assieme alle altre associazioni italiane della filiera del serramento, mette a disposizione delle imprese alcuni strumenti per informare correttamente il cliente privato e per tutelarsi da eventuali richieste post sottoscrizione del contratto:

Per informazioni:
Danila Padovani | Resp. CNA Produzione Forlì-Cesena
0543 770104 | 348 3913621 | danila.padovani@cnafc.it