Nella nuova Ordinanza della Regione Emilia Romagna (n.125 del 28 luglio 2023) viene disposto che:

  • fermo restando il differimento dei termini per il versamento del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti relativi al secondo trimestre, che viene posticipato al termine di scadenza del versamento relativo al terzo trimestre, l’importo del tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti generati a seguito degli eventi alluvionali sia determinato in base ai valori minimi consentiti dalla norma di riferimento (art. 3 co. 29 della L. 549/1995)
  • venga incrementata la flessibilità dell’utilizzo dei termovalorizzatori vista la necessità di accelerare lo svuotamento dei siti di stoccaggio, prevedendo che l’aumento della capacità già previsto con le ordinanze n. 66 punto 13 (non computo dei rifiuti alluvionali ai fini del calcolo della flessibilità) e n. 78 punto 8 (deroghe su limiti quantitativi) possa essere impiegato anche per compensare la quota dei rifiuti derivanti dall’alluvione inviata ad altri impianti di termovalorizzazione; tale possibilità ha efficacia fino al 18/11/2023 relativamente al punto 13 dell’Ordinanza 66 e al 1/12/2023 relativamente al punto 8 dell’Ordinanza 78;
  • gli impianti di trattamento chimico, chimico-fisico e chimico-fisico-biologico, situati nel territorio regionale e che ricevono percolati prodotti dalle discariche collocate nei territori interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023, nel rispetto della loro capacità tecnica e dei limiti previsti per lo scarico delle acque reflue, sono autorizzati – per l’anno 2023 – ad incrementare la propria capacità annua autorizzata unicamente per ricevere tali percolati e garantire il loro corretto trattamento; tale disposizione ha efficacia fino al 31/12/2023;
  • in riferimento ai procedimenti in materia ambientale, le disposizioni previste all’art. 4 del DL n. 61/2023 trovino applicazione per tutti i Comuni ricompresi nella dichiarazione dello stato di emergenza ancorché non elencati nell’allegato 1 allo stesso DL (estendendolo dunque anche a quelli delle Province di Modena e Reggio Emilia). L’articolo 4 del D.L. 61/2023 sospende tutti i termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi con riferimento ai procedimenti amministrativi nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa in tutti i territori colpiti dallo stato di emergenza;
  • la durata dei provvedimenti del punto 9) della Ordinanza della Regione n. 73/2023, già prorogata dalla medesima ordinanza fino al 30/11/2023, possa essere prorogata dalle amministrazioni competenti fino al termine dello stato di emergenza. Il punto 9 dell’Ordinanza n. 73/2023 riguarda tutti i certificati, gli attestati, i permessi, concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati (comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività) e le prescrizioni BC in materia ambientale, urbanistica, paesaggistico-culturali, edilizia, sismica in scadenza nel lasso di tempo 1/5/2023 – 30/11/2023;
  • la proroga dei termini prevista al punto 9) dell’Ordinanza n. 73/2023 trovi applicazione anche per la presentazione delle dichiarazioni ambientali il cui adempimento sia normativamente previsto a far data dall’1/5/2023;
  • i tempi endo-procedimentali dei Piani le cui previsioni possono incidere sul miglioramento della gestione degli interventi connessi all’alluvione possano essere compressi dalla Regione dandone specifica evidenza nel relativo provvedimento;
  • salvo diversa indicazione specificata nei punti precedenti, la presente ordinanza ha efficacia per il periodo corrispondente a quello dello stato di emergenza, dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 per un periodo di 12 mesi.

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