Nella Gazzetta ufficiale del 1° giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto legge 1° giugno 2023 n.61 contenente “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» .

Il decreto è in vigore dal 2 giugno 2023 e verrà presentato alle Camere per la conversione in legge nel corso della quale può subire modifiche.

A conferma di quanto già anticipato con comunicato stampa del Consiglio dei ministri, il Decreto legge contiene molteplici interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali, che si sono verificati a partire dal giorno 1° maggio 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

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Tra i molteplici interventi previsti, si mettono in evidenza:

  • Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi (art. 1)
  • Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali (art. 7)
  • Indennità una tantum per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi (art. 8)
  • Sospensione di termini in favore delle imprese (art. 11)

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa, nei territori indicati nell’elenco (compresi tutti i comuni delle province di Forlì-Cesena e Ravenna), sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta, degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria Inail, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

La sospensione si applica anche ai versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Ammortizzatore sociale emergenziale unico

Per i lavoratori dipendenti delle aziende operanti nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, la cui attività è sospesa a seguito dell’evento alluvionale, viene concessa dall’INPS un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali, entro il limite temporale del 31 agosto 2023. La prestazione è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate.

La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti, la cui azienda è operativa, ma che non hanno potuto recarsi sul luogo di lavoro per motivazioni adeguatamente documentate, quali l’impraticabilità delle strade o l’inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, oppure la inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale. L’indennità è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

Le indennità sono erogate al lavoratore con pagamento diretto da parte dell’Inps, sono esenti dal pagamento della contribuzione addizionale prevista per le integrazioni salariali, i periodi non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste per gli ammortizzatori sociali. Inoltre i datori di lavoro che presentano domanda per le indennità, sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale.

Per la presentazione delle domande per le indennità, si attendono nei prossimi giorni la pubblicazione delle istruzioni operative da parte INPS.

Indennità una tantum per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Per il periodo che va dal 1° maggio al 31 agosto 2023, si apre un paracadute a favore di titolari di rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale, professionisti e autonomi iscritti a qualsiasi forma di previdenza e assistenza, residenti, domiciliati o operativi in uno dei comuni interessati dall’alluvione, che, in ragione di ciò, hanno dovuto sospendere l’attività. A costoro è riconosciuta una indennità “una tantum”, pari a 500€ per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3mila euro. L’indennità sarà riconosciuta ed erogata dall’Inps a domanda, adeguatamente documentata da parte dell’interessato, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023.

Inps provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsto fornendo i risultati ai ministeri del Lavoro e dell’Economia. Qualora dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa complessivo l’Istituto non accoglierà ulteriori domande.

Non appena sarà operativa la procedura INPS seguirà specifica informazione.

Sospensione di termini in favore delle imprese

L’articolo 11 stabilisce la sospensione degli adempimenti contabili e societari per le imprese con sede operativa nei comuni alluvionati. La disposizione riguarda tutti i termini che scadono dal 1° maggio 2023 al prossimo 30 giugno 2023.

La sospensione, che interessa ad esempio i termini per effettuare le registrazioni contabili, quelli per la tenuta di assemblee e consigli di amministrazione e per le verifiche trimestrali dei collegi sindacali e dei revisori, dovrebbe comportare che i termini sospesi ricominciano a decorrere dal 1° luglio 2023.

Sospeso anche il pagamento dei diritti camerali, nonché il deposito di atti presso le Camere di commercio, come ad esempio quelli relativi a bilanci e cariche sociali. Il versamento del diritto annuale dovrà effettuarsi in unica soluzione il 1° luglio 2023 (con proroga a lunedì 3 luglio cadendo di sabato).

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