Si riportano di seguito i contenuti in sintesi del primo articolo del Decreto Sostegni BIS

1) Nuovo CFP “aggiuntivo” a quello ottenuto grazie al precedente DL SOSTEGNI

Viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA aperta al 26/05/2021 che hanno già ottenuto il riconoscimento del contributo del precedente decreto “SOSTEGNI”.

Il nuovo contributo spetta nella misura del 100% del precedente contributo conseguito e verrà erogato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito nel c/c bancario o postale oppure riconosciuto tramite credito di imposta.

2) Ulteriore CFP alternativo/integrativo al/del contributo di cui al punto precedente

Previsto, un ulteriore contributo a fondo perduto, alternativo/integrativo a/di quello descritto in precedenza, a favore di tutti i soggetti svolgenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e quelli che produco reddito agrario, titolari di partita IVA.

Di fatti i soggetti che hanno già ottenuto il contributo del precedente Decreto Sostegni ed hanno ottenuto anche l’accredito automatico sul c/c bancario o postale del nuovo contributo “aggiuntivo” (o hanno ottenuto il riconoscimento di un nuovo credito d’imposta di pari ammontare), potranno ottenere un’integrazione di quanto hanno già percepito o è stato loro riconosciuto.

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Per ottenere questo contributo alternativo o integrativo i soggetti interessati saranno tenuti a presentare una nuova istanza entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Se invece dalla nuova istanza emergerà la spettanza di un contributo maggiore di quanto già ottenuto automaticamente allora al soggetto interessato verrà erogato anche la differenza tra il contributo spettante con il nuovo calcolo e quello già percepito o verrà concesso un nuovo credito d’imposta, calcolato allo stesso modo.

Il contributo alternativo/integrativo spetterà a condizione che:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1°aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al precedente Decreto Sostegni il contributo alternativo /integrativo è determinato in misura pari all’importo determinato applicando alla differenza tra il fatturato medio mensile del periodo 1/4/2019- 31/3/2020 e il fatturato medio mensile del periodo 1/4/2020- 31/3/2021 le seguenti percentuali:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 1.000.000 di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 5.000.000 di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 10.000.000 di euro;

Per i soggetti che NON hanno fruito del contributo a fondo perduto di cui al precedente Decreto Sostegni e quindi non hanno neanche percepito l’accredito automatico del CFP previsto dal presente provvedimento, commi da 1 a 3, il contributo in questo caso sarà calcolato applicando alla differenza tra i fatturati medi mensili dei due periodi citati, le percentuali “maggiorate” del:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 100.000 euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 400.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 1.000.000 di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 5.000.000 di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 10.000.000 di euro;

Ai fini dell’ottenimento di questo contributo alternativo/integrativo i soggetti interessati devono presentare, telematicamente, una apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

3) Altro CFP a favore dei soggetti che hanno subito un calo di redditività

Sempre allo scopo di sostenere gli operatori economici che sono stati maggiormente colpiti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, viene previsto un “altro” contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo o che producono reddito agrario, titolari di partiva IVA, residenti o stabiliti nel territorio nazionale.

Questo contributo spetterà esclusivamente:

  • ai soggetti titolari di reddito agrario;
  • ai soggetti con ricavi e compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019.

A differenza dei contributi a fondo perduto descritti nei punti precedenti il beneficio in questione potrà essere ottenuto dai soggetti economici che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio, relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, rispetto al risultato economico d’esercizio, relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019.

Si attende apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L’istanza potrà essere presentata anche attraverso intermediario in possesso della delega all’accesso al cassetto fiscale del soggetto economico. Per poter presentare l’apposita istanza sarà, pertanto, necessario, aver presentato all’Agenzia delle Entrate anche la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 entro il 10 settembre 2021, anziché nel termine ordinario del 30/11/2021.

4) CFP a favore dei soggetti economici con volume di ricavi/compensi o reddito agrario prodotto nel 2019 di ammontare superiorie a 10 milioni di euro ma non superiore a 15 milioni euro

Infine si prevede la destinazione delle somme stanziante per i contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni e di quelli previsti dal Decreto Sostegni BIS e non utilizzate, a favore di soggetti con volumi di ricavi/compensi o reddito agrario, indicati in precedenza, in possesso dei requisiti previsti per il Decreto Sostegni e Sostegni BIS.

Le modalità per la determinazione del contributo, il suo ottenimento e quant’altro necessario verranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

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