Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 30 che introduce misure urgenti, per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e, congedi parentali per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o, in quarantena che, di seguito dettagliamo.

Tutte le misure previste dal decreto si applicano fino al 30 giugno 2021.

SMART WORKING PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI

L’art. 2, comma 1, del decreto legge riconosce al genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di anni 16 (non compiuti), alternativamente all’altro genitore, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (cd. Smart-working) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

  1. Sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  2. infezione da SARS Covid-19 del figlio;
  3. quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto

CONGEDO COVID PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI

Nella sola ipotesi in cui non si possa ricorrere allo smart-working:

  • il genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può fruire per le giornate di assenza di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a carico dell’INPS e anticipata dal datore di lavoro.
  • Per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni(non compiuti)/strong>, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Per i periodi di assenza è applicata la tutela del divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In entrambi i casi l’astensione dal lavoro è ammessa per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, o alla durata della quarantena del figlio.

CONVERSIONE DEI PERIODI DI CONGEDO PARENTALE

Gli eventuali periodi di congedo parentale, fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda, nel congedo Covid indennizzato al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Per le modalità di presentazione delle domande si attendono le indicazioni da parte dell’INPS.

CONGEDO PER FIGLI CON DISABILITA’ GRAVE

Rimane in vigore l’art. 21 ter del decreto legge 104/2020 che prevede, fino al 30 giugno 2021, per i genitori lavoratori dipendenti con almeno un figlio con disabilità grave (legge n. 104/92) il diritto di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Nelle ipotesi in cui non sia possibile l’attività lavorativa in modalità agile, anche per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, è riconosciuta per le giornate di assenza un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a carico dell’INPS e anticipata dal datore di lavoro

 BONUS BABY SITTER

Il comma 6 dell’art. 2 del decreto legge n. 30/2021 riconosce la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitter nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

Il bonus può essere utilizzato per le prestazioni effettuate per far fronte alle medesime situazioni per cui è ammessa la possibilità di fruire dello smart-working e del congedo (sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; infezione da SARS Covid-19 del figlio; quarantena del figlio) per i figli conviventi minori di anni 14.

Destinatari della prestazione sono ESCLUSIVAMENTE:

  • i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
  • i lavoratori autonomi;
  • il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari,

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia INPS o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS. Il riconoscimento è subordinato alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Incompatibilità

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo indennizzato o non indennizzato oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione per congedo, o del bonus baby-sitting, a meno che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste dal decreto (smart working, congedi e bonus baby-sitting).

Modalità di fruizione

Sarà necessario, a cura del dipendente, presentare domanda sul sito INPS o tramite patronato, una volta che lo stesso sarà aggiornato con tutte le implementazioni.

Nel frattempo il dipendente può fare domanda al proprio datore di lavoro.

Richiesta con domanda telematica all’Inps con le seguenti consuete modalità:

  1. WEBwww.inps.it
    1. sezione “Servizi online”
    2. “Servizi per il cittadino”
    3. autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN)
    4. “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito”
    5. “Bonus servizi di baby-sitting”;
  2. CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 o numero 06 164.164 ;
  3. PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi

E’ stato predisposto un fac-simile che trovate allegato, da consegnare al proprio dipendente ai fini della richiesta  di  CONGEDO STRAORDINARIO COVID (in corrispondenza di tale assenza, nel foglio ore si potrà indicare:“Cong. Str. Covid”).

Puoi rivolgerti al Servizio Paghe CNA della tua area per qualsiasi ulteriore chiarimento.