L’Agenzia delle Entrate affronta alcune casistiche che hanno visto contribuenti “ingiustamente” esclusi o penalizzati nella richiesta del contributo a fondo perduto fornendo la relativa soluzione.

I casi affrontati sono i seguenti:

  • istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti, hanno portato questi ultimi a ricevere un ammontare di contributo inferiore a quello spettante;
  • istanze trasmesse a ridosso della scadenza del 13 agosto, per le quali il sistema dell’Agenzia delle entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore (es. per IBAN riportato in istanza non intestato al soggetto richiedente).
Come comportarsi se ci si trova in una di queste due situazioni?

Occorre presentare un’istanza via PEC alla Direzione Provinciale competente, firmata digitalmente dal richiedente o dall’intermediario. Insieme al modello dell’istanza, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore.

Molta attenzione dovrà essere posta nella compilazione di questa richiesta in quanto eventuali tentativi di truffa saranno perseguiti sia sotto il profilo amministrativo che penale.

Dopo i controlli di merito dell’Ufficio:

  • notificherà il diniego di questa nuova istanza;
  • provvederà ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante in caso di accoglimento.

Dalla procedura sopra indicata sembrano esclusi i casi di diniego dal contributo per coloro che hanno presentato l’istanza non a ridosso del 13 agosto, con evidente “disomogeneità di trattamento”.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale CNA