Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dell’articolo n. 54 del Cura Italia. Questo decreto attuativo integra il Regolamento Fondo Gasparrini, che prevede il diritto per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa in situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento medesimo, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo di 18 mesi. In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo prevista dall’originario Regolamento è stata estesa:

  • ai lavoratori dipendenti che abbiano subito una riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni;
  • ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Per accedere al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il modulo di richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà è pubblicato, tra l’altro, sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ed è scaricabile cliccando qui. Il modulo, qualora ricorrano i presupposti di legge, può essere compilato direttamente on-line ed inviato agli istituti di credito presso i quali è stato contratto il mutuo, con le modalità prevista da ogni singola banca.

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