È stato approvato il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che riconosce ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private un’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020. Il decreto riserva ai professionisti 200 milioni di euro, dei complessivi 300 stanziati col decreto “Cura Italia”.

professionisti delle Casse private (architetti, ingegneri, medici…) che hanno diritto all’indennità vanno distinti in due categorie in base al reddito:

  • chi nell’anno di imposta 2018 ha avuto un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e ha visto la sua attività limitata dai provvedimenti restrittivi legati all’emergenza sanitaria;
  • chi nell’anno di imposta 2018 ha avuto un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro e che abbia cessato, ridotto o sospeso la propria attività a causa dell’emergenza sanitaria.

Non è prevista alcuna indennità per chi ha un reddito superiore a 50.000 euro.

Per maggiore chiarezza, specifichiamo:

  • Cessazione dell’attività chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  • Riduzione o sospensione dell’attività lavorativa = comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

L’indennità delle 600 euro non è cumulabile con altre erogazioni a sostegno del reddito.

Le domande per l’indennità dovranno essere presentate, dal 1° aprile 2020, ad un solo ente previdenziale cui si è iscritti e per una sola forma di previdenza obbligatoria, utilizzando lo schema che sarà predisposto da ciascuna Cassa.

Il professionista dovrà certificare, sotto la propria responsabilità:

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito, né del reddito di cittadinanza;
  • di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • di aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai limiti sopra indicati;
  • di aver chiuso la partita IVA o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito limitazioni dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l’emergenza sanitaria.

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali.

Termine ultimo per la presentazione: 30 aprile 2020.

Le Casse provvederanno all’erogazione delle somme nell’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti, e trasmetteranno l’elenco dei soggetti beneficiari ad Agenzia delle Entrate e INPS per ricevere le informazioni necessarie a effettuare i controlli sulla spettanza dell’indennità, nonché ai Ministeri vigilanti per il monitoraggio del limite di spesa.