L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.), con la nota prot. n.1006 del 12 giugno 2023, ha fornito ai propri uffici territoriali specifiche indicazioni in merito ai procedimenti amministrativi di competenza dello stesso ispettorato, che beneficiano della sospensione dei termini procedimentali previsti dal D.L. n.61/2023.

In particolare, il provvedimento ha disposto per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, la sospensione di tutti i termini ordinari o perentori, relativi a provvedimenti amministrativi comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori.

Possono beneficiare della sospensione i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto n.61/2023.

In particolare, i principali procedimenti, i cui termini si ritengono sospesi fino al 31 agosto 2023, sono i seguenti:

  • termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi, al Direttore dell’ITL, avverso gli atti di accertamento adottati dagli uffici e agenti di polizia giudiziaria (termine di 30 giorni dalla notifica degli atti); al Comitato per i rapporti di lavoro, avverso gli atti di accertamento che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro (termine di 30 giorni dalla notifica degli atti);
  • termini per la trattazione dei ricorsi;
  • termine entro il quale effettuare il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione);
  • termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, a seguito di diffida ad adempiere alla regolarizzazione degli illeciti riscontrati (45 giorni dalla data di notificazione del verbale).

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