Il Ministero della Salute aggiorna le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19, tenendo conto della cessazione dello stato di emergenza, del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 24/08/2022 e considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19.

1- Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le seguenti modalità:

    • casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati prima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento;
    • caso di positività persistente: si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

2- Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 restano vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” . Pertanto ai contatti stretti di casi positivi si applica il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al 5°giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

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